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Legge regionale 4 giugno 2020, n. 34

Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 60/1996 .

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 10 giugno 2020

Art. 10
Azioni a favore della prevenzione e della raccolta differenziata dei rifiuti
1. La Regione, in accordo con le autorità d’ambito territoriale ottimale, promuove ed incentiva, mediante le risorse di cui all’articolo 6, sistemi innovativi di raccolta differenziata degli imballaggi primari, anche presso la grande distribuzione.
2. I comuni provvedono affinché nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo non oggetto di concessione demaniale sia organizzata la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ivi prodotti, anche mediante l'installazione di appositi contenitori.
3. Ai fini della prevenzione della produzione dei rifiuti, la Regione può favorire ed incentivare, mediante le risorse di cui all’articolo 6, la realizzazione di punti di approvvigionamento di acqua di alta qualità, quali fontanelli, l’utilizzo di acqua e bevande alla spina e ogni altra azione mirata alla prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio.
4. La Regione, mediante le risorse di cui all’articolo 6, può sostenere e promuovere campagne di comunicazione ed informazione volte a definire modelli di comportamento sostenibili con particolare riferimento alle corrette modalità di gestione dei rifiuti prodotti e il contrasto dell'abbandono degli stessi.
5. La Regione, nell'ambito delle proprie azioni, può valorizzare i comuni che si distinguono per attività ed iniziative rispettose dell’ambiente e volte a promuovere comportamenti sostenibili.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 7 agosto 2020, n. 82, art. 3 .

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2020, n. 82, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.