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Legge regionale 29 maggio 2020, n. 31

Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all’emergenza sanitaria COVID-19.

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 5 giugno 2020





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visti l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), z), e l'articolo 69 dello Statuto;


Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili);


Visto il Sito esternodecreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 24 aprile 2020, n. 27 ;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del Sito esternodecreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 , recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);


Visto il Sito esternodecreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali) e, in particolare, l'articolo 37;


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), abrogata dall'articolo 254, comma 1, lettera a) della l.r. 65/2014 ;


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 marzo 2020, n. 433 (Sito esternoArticolo 103 del d.l. 18/2020 . Indicazioni operative in materia urbanistica);


Considerato quanto segue:


1. La deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza della patologia del COVID-19, per un periodo di sei mesi, decorrenti dal 31 gennaio 2020, data di emanazione della deliberazione, fino alla data del 31 luglio 2020;


2. La situazione di emergenza sanitaria ha reso impossibile ai soggetti privati ed operatori economici di presentare istanze e richieste dirette a realizzare interventi urbanistici o edilizi previsti negli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti;


3. In ragione dello stato emergenziale, l'amministrazione statale ha provveduto alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti;


4. In particolare, mediante l'Sito esternoarticolo 103 del d.l. 18/2020 , convertito dalla Sito esternol. 27/2020 , e, successivamente, l'Sito esternoarticolo 37 del d.l. 23/2020 , risultano attualmente sospesi i procedimenti per la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 maggio 2020;


5. La situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, ha reso impossibile anche alle amministrazioni comunali attivare i procedimenti diretti al rinnovo degli strumenti di pianificazione urbanistica;


6. è necessario prevedere la proroga dei termini di efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all'articolo 95, commi 9 e 11, della l.r. 65/2014 , dei piani operativi in scadenza dal 23 febbraio 2020, data di inizio della sospensione dei procedimenti amministrativi dalla normativa statale, fino al 31 dicembre 2023;


7. È, altresì, necessario prevedere la proroga alla medesima data di cui al punto 6 (7)

Parole aggiunte con l.r. 14 maggio 2021, n. 15, art. 1 .

dei termini di efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all'articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005 , con esclusione di quelle comportanti vincoli preordinati all'esproprio, contenute nei regolamenti urbanistici in scadenza dal 23 febbraio 2020 al 30 dicembre 2023;


8. Le amministrazioni che hanno avviato i procedimenti per il rinnovo degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica ai sensi delle disposizioni di cui alla l.r. 65/2014 sono attualmente nell'impossibilità di proseguire tali procedimenti;


9. Come già rilevato, mediante l'Sito esternoarticolo 103 del d.l. 18/2020 , convertito dalla Sito esternol. 27/2020 , e, successivamente, l'Sito esternoarticolo 37 del d.l. 23/2020 , risultano attualmente sospesi i procedimenti per la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 maggio 2020;


10. La l.r. 65/2014 , al fine di assicurare la celere conclusione dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ha previsto una serie di termini per la conclusione degli stessi, ponendo a carico dei comuni o delle unioni dei comuni che non li rispettino delle conseguenze di natura sanzionatoria;


11. Tuttavia, a causa della sospensione dei procedimenti urbanistici già in corso, operata dalla normativa statale, è necessario prevedere la proroga dei termini dei procedimenti per la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, e, altresì, per quelli avviati entro la data del 31 dicembre 2020;


12. È necessario precisare che il periodo di sospensione dei procedimenti amministrativi stabilito dalla normativa statale di riferimento in conseguenza dell'emergenza sanitaria COVID-19, è computato nell'ambito dei (2)

Parola soppressa con l.r. 30 dicembre 2020, n. 102, art. 1 .

mesi di proroga stabilito dalla presente legge per i procedimenti di formazione degli strumenti indicati al punto 11;


13. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2020, n. 102, art. 3 .

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Punto così sostituito con l.r. 14 maggio 2021, n. 15, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 14 maggio 2021, n. 15, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 14 maggio 2021, n. 15, art. 2 , poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 43 , ed ora così sostituite con l.r. 29 dicembre, 2022, n. 47, art. 2 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 14 maggio 2021, n. 15, art. 3 , poi così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 44.

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Parole prima sostituite con l.r. 30 dicembre 2020, n. 102, art. 3 ; poi così sostituite con l.r. 14 maggio 2021, n. 15, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2022, n. 47., art. 1 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2022, n. 47., art. 1 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre, 2022, n. 47, art. 2 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre, 2022, n. 47, art. 3 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre, 2022, n. 47, art. 3 , comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.