Legge regionale 29 maggio 2020, n. 31
Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all’emergenza sanitaria COVID-19.
Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 5 giugno 2020
Art. 1 bis
Disposizioni per i piani strutturali con le misure di salvaguardia in decadenza(1)
1. Nel caso di decadenza delle misure di salvaguardia dei piani strutturali, dei piani strutturali intercomunali o delle varianti generali, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 dicembre 2022 (10), in deroga a quanto previsto dall'articolo 93, comma 3, e dall'articolo 94, comma 2 quater della l.r. 65/2014 (3), sono consentiti gli interventi edilizi di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), ed f) della medesima legge regionale e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva (12) (3), qualora non in contrasto con le medesime misure di salvaguardia.
Note del Redattore:
Parole così sostituite con l.r. 14 maggio 2021, n. 15, art. 2 , poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 43.
Parole così sostituite con l.r. 14 maggio 2021, n. 15, art. 3 , poi così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 44.
Parole prima sostituite con l.r. 30 dicembre 2020, n. 102, art. 3 ; poi così sostituite con l.r. 14 maggio 2021, n. 15, art. 4 .