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Legge regionale 29 maggio 2020, n. 31

Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all’emergenza sanitaria COVID-19.

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 5 giugno 2020

Art. 1 bis
Disposizioni per i piani strutturali con le misure di salvaguardia in decadenza(1)

Articolo inserito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 81 .

1. Nel caso di decadenza delle misure di salvaguardia dei piani strutturali, dei piani strutturali intercomunali o delle varianti generali, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 dicembre 2023 , in deroga a quanto previsto dall'articolo 93, comma 3, e dall'articolo 94, comma 2 quater della l.r. 65/2014 (3)

Parole inserite con l.r. 30 dicembre 2020, n. 102, art. 2 .

, sono consentiti gli interventi edilizi di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), ed f) della medesima legge regionale e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva (12)

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 44.

(3)

Parole inserite con l.r. 30 dicembre 2020, n. 102, art. 2 .

, qualora non in contrasto con le medesime misure di salvaguardia.
2. La deroga di cui al comma 1, si applica fino alla data del 31 dicembre 2023. Qualora a tale data i comuni non abbiano adottato il piano operativo, si applicano le restrizioni di cui all'articolo 93, comma 3, e all'articolo 94, comma 2 quater, della l.r. 65/2014 (4)

Parole aggiunte con l.r. 30 dicembre 2020, n. 102, art. 2 .

.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2020, n. 102, art. 3 .

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Punto così sostituito con l.r. 14 maggio 2021, n. 15, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 14 maggio 2021, n. 15, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 14 maggio 2021, n. 15, art. 2 , poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 43 , ed ora così sostituite con l.r. 29 dicembre, 2022, n. 47, art. 2 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 14 maggio 2021, n. 15, art. 3 , poi così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 44.

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Parole prima sostituite con l.r. 30 dicembre 2020, n. 102, art. 3 ; poi così sostituite con l.r. 14 maggio 2021, n. 15, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2022, n. 47., art. 1 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2022, n. 47., art. 1 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre, 2022, n. 47, art. 2 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre, 2022, n. 47, art. 3 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre, 2022, n. 47, art. 3 , comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.