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Legge regionale 5 maggio 2020, n. 28

Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, dell' 8 maggio 2020





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 );


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019);


Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021);


Vista la legge regionale 10 dicembre 2019, n. 75 (Norme per incentivare l’introduzione dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta nelle mense scolastiche);


Considerato quanto segue:


1. È opportuno proporre l’incremento dello stanziamento previsto per l’anno 2020 dall'articolo 14 della l.r. 19/2019 in considerazione del mancato impegno, nell’anno 2019, a valere sulla stessa autorizzazione legislativa, di un importo pari ad euro 1.234.804,54;


2. È necessario disporre un contributo di euro 50.000.000,00 per la realizzazione del nuovo ospedale di Livorno;


3. In considerazione delle problematiche organizzative derivanti dall’emergenza sanitaria, è necessario posticipare al 2021 le verifiche di effettività delle funzioni delle unioni di comuni, disporre che i contributi alle unioni siano concessi nel 2020 sulla base dei provvedimenti assunti nel 2019, e che i contributi ai piccoli comuni di cui all’articolo 82 della l.r. 68/2011 siano concessi sulla base delle funzioni che risultano esercitate ai sensi degli statuti delle unioni, indipendentemente dagli esiti dell’ultima verifica di effettività svolta. Per gli stessi motivi, per i contributi di cui all’articolo 82 bis della l.r. 68/2011 concessi nell’anno 2020, è necessario che il termine previsto dal medesimo articolo 82, comma 10, possa essere rideterminato con deliberazione della Giunta regionale;


4. È opportuno prorogare al 30 giugno 2021 il termine massimo entro il quale è consentito l’avvalimento di strutture regionali per l’esercizio transitorio delle funzioni in materia di ambiente tornate nella competenza delle province e della Città metropolitana di Firenze per effetto della sentenza della Corte costituzionale 129/2019, al fine di consentire agli enti locali interessati di far fronte alle difficoltà operative sopravvenute a seguito dell’emergenza sanitaria;


5. In considerazione delle limitazioni imposte dalle misure di contrasto al virus COVID-19, è opportuno prorogare per l’anno 2020 il termine per la presentazione delle istanze di concessione del contributo per famiglie con minori disabili;


6. A seguito del sequestro preventivo del viadotto “Puleto”, nel Comune di Pieve Santo Stefano in provincia di Arezzo, tra il km 161+010 e il km 162+210 della SS 3 bis Tiberina (E45), che ha provocato ingentissimi danni a tutto il tessuto economico e sociale del territorio, e in relazione alle indennità specifiche di sostegno al reddito in favore di lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati che hanno dovuto ridurre o sospendere l’attività lavorativa, è necessario supportare le imprese ubicate nei comuni interessati;


7. Il giorno 9 dicembre 2019, nei Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio, ricadenti nella Città metropolitana di Firenze, si è verificato un sisma di particolare intensità i cui effetti sono stati avvertiti anche in altre zone del territorio regionale. In relazione a tale evento è necessario uno stanziamento finanziario straordinario, finalizzato all’erogazione di un contributo regionale per gli interventi di pronto ripristino sul patrimonio edilizio privato danneggiato dall’evento, anche integrativo del contributo statale, per consentire, in tempi rapidi, il recupero della funzionalità degli immobili destinati ad abitazione principale, abituale e continuativa, danneggiata e sgomberata, in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità, con lo scopo della revoca dei medesimi;


8. Il settore floricolo e il settore ovicaprino hanno subito gravi danni economici in conseguenza dell’epidemia COVID-19 e stanno incontrando difficoltà a preservare la continuità dell’attività economica per gravi carenze di liquidità. È necessario quindi intervenire prontamente per sostenere questi settori operando nell’ambito della comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 (C (2020) 1863) “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e della sua modifica C (2020) 2215, adottata il 3 aprile 2020, che prevede misure di aiuto eccezionali da attivare entro il mese di dicembre 2020;


9. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge



Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.