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Legge regionale 5 maggio 2020, n. 28

Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, dell' 8 maggio 2020

Art. 9
Interventi urgenti per il sostegno del settore floricolo e del settore ovicaprino
1. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare le seguenti misure di aiuto:
a) sovvenzione diretta alle imprese agricole che operano nella produzione dei fiori, individuate sulla base delle informazioni contenute nel piano di coltivazione grafico presentato sul sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) di cui all’articolo 2 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura), gestito dall’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) ai sensi dell’articolo 14 bis della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura “ARTEA”);
b) sovvenzione diretta alle imprese agricole titolari di una o più unità produttive zootecniche (UPZ) di ovicaprini ad orientamento produttivo latte, con una consistenza di almeno cinquanta capi rilevabile dalla banca dati nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche del Ministero della salute di cui all’Sito esternoarticolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 (Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina), con priorità alle imprese che trasformano il latte prodotto dalle proprie UPZ;
c) sovvenzione diretta alle imprese di trasformazione che producono formaggi ovini a denominazione d'origine protetta della Toscana, prodotti registrati ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, a parziale copertura dei maggiori costi derivanti da un incremento della fase di stagionatura, ferme restando le condizioni contrattuali definite con i conferitori di latte prima dell'emergenza in corso.
2. Possono accedere alla misura di cui al comma 1, lettere a) e b), le microimprese, le piccole e le medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.
3. Le misure di aiuto di cui al comma 1 sono concesse in conformità agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e in attuazione della comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 C (2020) 1863 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e della sua modifica C (2020) 2215, adottata il 3 aprile 2020.
4. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al riparto delle risorse complessivamente previste al comma 6 fra le misure di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonché alla definizione di criteri e le modalità per la concessione delle misure di aiuto.
5. L’erogazione degli aiuti è effettuata dalla Regione tramite l’ARTEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
6. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 3.630.000,00 per l’anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.