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Legge regionale 5 maggio 2020, n. 28

Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, dell' 8 maggio 2020

Art. 6
Contributi per assunzioni di personale da parte delle aziende con sede nei comuni interessati dalla chiusura della strada SS 3 bis Tiberina E45
1. Al fine di sostenere i datori di lavoro privati con sede legale o unità produttiva nei comuni interessati dalla chiusura della strada statale SS 3 bis Tiberina E45 di cui all’articolo 40, commi 1 e 2, Sito esternodel decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni dalla Sito esternolegge 28 giugno 2019, n. 58 , la Giunta regionale è autorizzata alla concessione di contributi, sino a un massimo di complessivi euro 1.900.000,00, per le assunzioni di personale realizzate nel biennio 2019 – 2020 presso le unità produttive ubicate nei comuni sopra individuati.
2. Il contributo massimo è pari a euro 8.000,00 per l’assunzione di un singolo lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure per l’approvazione degli interventi e le modalità per l’erogazione dei contributi.
4. I contributi sono riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) n. 140/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea degli aiuti “de minimis”.
5. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino all’importo massimo di euro 1.900.000,00 per l’anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 03 “Sostegno all'occupazione”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.