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Legge regionale 5 maggio 2020, n. 28

Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, dell' 8 maggio 2020

Art. 1
Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 19/2019
1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021), è sostituito dal seguente:
1. Al fine di sostenere il rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie è autorizzata la concessione di un contributo complessivo di euro 151.234.804,54 per il triennio 2019 – 2021, ripartiti in euro 50.000.000,00 per l’anno 2019, euro 51.234.804,54 per l’anno 2020, ed euro 50.000.000,00 per l’anno 2021
. ”.
2. Il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 19/2019 è sostituito dal seguente:
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a complessivi euro 151.234.804,54, si fa fronte:
- per l’anno 2019, per euro 50.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 05 “Servizio sanitario regionale – Investimenti sanitari”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;
- per gli anni 2020 e 2021, rispettivamente per euro 51.234.804,54 e per euro 50.000.000,00, con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 05 “Servizio sanitario regionale – Investimenti sanitari”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 e 2021
. ”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.