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Legge regionale 4 marzo 2020, n. 18

Disposizioni per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno di cui alla Sito esternolegge 9 gennaio 2004, n. 6 .

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, dell' 11 marzo 2020

Art. 5
Sportelli informativi
1. La Regione promuove l’implementazione, da parte degli enti cui è affidata la gestione dei servizi sociali e socio-sanitari, di sportelli informativi che possano fornire orientamento e consulenza sull’istituto dell’amministrazione di sostegno, anche attraverso la produzione e diffusione di materiale informativo.
2. Gli sportelli informativi possono essere individuati sia nei “punti insieme” di cui all'articolo 10 della legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza) sia, previa intesa con le autorità statali competenti, negli sportelli degli uffici di prossimità istituiti in coerenza con il Sito esternodecreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'Sito esternoarticolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 ) e con il Sito esternodecreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'Sito esternoarticolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 ).
3. La Regione promuove, altresì, l'implementazione di sportelli informativi di orientamento e consulenza sull'istituto dell'amministrazione di sostegno presso le sedi delle associazioni del volontariato e altri soggetti del terzo settore, (2)

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 59.

operanti in tale ambito, che svolgeranno le attività a titolo gratuito.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 59.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.