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Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 102

Proroga dei termini per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e differimento del termine per l’approvazione delle varianti di cui all’articolo 222, comma 2 bis, della l.r. 65/2014 . Modifiche alla l.r. 31/2020 .

Bollettino Ufficiale n. 135, parte prima, del 31 dicembre 2020




PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), z) e l'articolo 69 dello Statuto;


Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 (Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili);


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 (Misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19);


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all’emergenza sanitaria COVID-19);


Considerato quanto segue:


1. La delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 ha prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino alla data del 31 gennaio 2021;


2. La situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, ha reso difficoltoso alle amministrazioni comunali il rispetto della tempistica per la conclusione dei procedimenti diretti al rinnovo degli strumenti di pianificazione urbanistica;


3. La l.r. 65/2014 , al fine di assicurare la celere conclusione dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ha previsto una serie di termini per la conclusione degli stessi, ponendo a carico dei comuni o delle unioni dei comuni che non rispettano tali termini delle conseguenze di natura sanzionatoria;


4. Si ritiene a tal fine opportuno prorogare di ulteriori dodici mesi, oltre a quelli già previsti dalla l.r. 31/2020 al momento della sua entrata in vigore, il termine per la conclusione dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, limitatamente ai casi dei procedimenti già avviati alla medesima data di entrata in vigore della sopracitata legge o avviati entro il 31 dicembre 2020;


5. È necessario correggere alcuni errori materiali presenti nell’articolo 1 bis della l.r. 31/2020 ;


6. È opportuno differire il termine del 30 giugno 2020 per l’approvazione delle varianti di cui all’articolo 222, comma 2 bis, della l.r. 65/2014 , alla data del 30 giugno 2021, in ragione dell'emergenza sanitaria in corso determinata dal COVID-19;


7. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
Proroga dei termini per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Modifiche al preambolo della l.r. 31/2020
1. Al punto 12 del preambolo della legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all’emergenza sanitaria COVID-19), la parola: “
sei
” è soppressa.
Art. 2
Correzione di errori materiali. Modifiche all’articolo 1 bis della l.r. 31/2020
1. Al comma 1 dell’articolo 1 bis della l.r. 31/2020 , dopo le parole: “
articolo 94, comma 2 quater
” sono inserite le seguenti: “ ” .
2. Al comma 1 dell’articolo 1 bis della l.r. 31/2020 , dopo le parole: “
articolo 134, comma 1, lettera a), b), b bis), f) ed l),
” sono inserite le seguenti: “ ”.
3. Alla fine del comma 2 dell’articolo 1 bis della l.r. 31/2020 , sono aggiunte le parole: “ ”.
Art. 3
Proroga dei termini per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 31/2020
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 31/2020 le parole: “
sei mesi
” sono sostituite dalle seguenti: “
diciotto mesi
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 31/2020 le parole “
sei mesi di proroga di cui al comma 1.
” sono sostituite dalle seguenti: “
dei mesi di proroga stabiliti ai sensi del comma 1.
”.
Art. 4
Differimento del termine per l’approvazione delle varianti di cui al comma 2 bis dell’articolo 222 della l.r. 65/2014 , a causa dell'emergenza sanitaria determinata dal COVID-19
1. Il termine previsto dall’articolo 222, comma 2 bis, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), per l'approvazione delle varianti regolate da tale disposizione, è differito al 30 giugno 2021.
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.