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Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 102

Proroga dei termini per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e differimento del termine per l’approvazione delle varianti di cui all’articolo 222, comma 2 bis, della l.r. 65/2014 . Modifiche alla l.r. 31/2020 .

Bollettino Ufficiale n. 135, parte prima, del 31 dicembre 2020




PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), z) e l'articolo 69 dello Statuto;


Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 (Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili);


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 (Misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19);


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all’emergenza sanitaria COVID-19);


Considerato quanto segue:


1. La delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 ha prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino alla data del 31 gennaio 2021;


2. La situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, ha reso difficoltoso alle amministrazioni comunali il rispetto della tempistica per la conclusione dei procedimenti diretti al rinnovo degli strumenti di pianificazione urbanistica;


3. La l.r. 65/2014 , al fine di assicurare la celere conclusione dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ha previsto una serie di termini per la conclusione degli stessi, ponendo a carico dei comuni o delle unioni dei comuni che non rispettano tali termini delle conseguenze di natura sanzionatoria;


4. Si ritiene a tal fine opportuno prorogare di ulteriori dodici mesi, oltre a quelli già previsti dalla l.r. 31/2020 al momento della sua entrata in vigore, il termine per la conclusione dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, limitatamente ai casi dei procedimenti già avviati alla medesima data di entrata in vigore della sopracitata legge o avviati entro il 31 dicembre 2020;


5. È necessario correggere alcuni errori materiali presenti nell’articolo 1 bis della l.r. 31/2020 ;


6. È opportuno differire il termine del 30 giugno 2020 per l’approvazione delle varianti di cui all’articolo 222, comma 2 bis, della l.r. 65/2014 , alla data del 30 giugno 2021, in ragione dell'emergenza sanitaria in corso determinata dal COVID-19;


7. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.