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Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 101

Disposizioni concernenti gli interventi sugli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale e commerciale al dettaglio. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari. Modifiche alla l.r. 24/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 135, parte prima, del 31 dicembre 2020




PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), z), e l'articolo 69 dello Statuto;


Visto il provvedimento 1° aprile 2009 della Conferenza unificata Stato-regioni e stato-città ed autonomie locali (Intesa, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 , tra Stato, regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l’attività edilizia);


Vista la legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente);


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Vista le legge regionale 27 dicembre 2016, n. 91 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla l.r. 24/2009 . Modifiche alla l.r. 65/2014 e misure per accelerare la realizzazione di opere ed interventi da parte degli enti locali);


Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 74 (legge di stabilità per l’anno 2019);


Considerato quanto segue:


1. La perdurante necessità di incentivare la riqualificazione urbana attraverso interventi edilizi che migliorano il tessuto urbano;


2. La necessità di fronteggiare la crisi del settore delle costruzioni causata dalla situazione emergenziale dovuta dalla diffusione del virus COVID-19 e dalle conseguenti misure per il suo contenimento, favorendo gli interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;


3. L’opportunità a tal fine:


1) di ammettere gli interventi di addizione volumetrica o, se previsti dagli strumenti urbanistici comunali, di sostituzione edilizia con un incremento del 20 per cento della superficie utile lorda, comunque per un massimo di cento metri quadri della stessa, anche per la categoria funzionale del commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di vicinato e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;


2) di procedere alla proroga al 31 dicembre 2022 del termine entro cui rendere applicabili le misure straordinarie previste nella l.r. 24/2009 , modificando, in tal senso, l'articolo 7 della legge medesima;


4. In considerazione della scadenza del termine della precedente proroga al 31 dicembre 2020, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art.1
1. La rubrica dell’articolo 3 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), è sostituita dalla seguente: “
Interventi sugli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale e commerciale al dettaglio
2. Il comma 1 dell’articolo 3 bis della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:
1. Fermo restando il rispetto delle condizioni di messa in sicurezza idraulico-geomorfologiche previste dalla normativa vigente in materia:
a) sugli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale inseriti all’interno del perimetro individuato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), ricadenti in aree con destinazione d’uso produttiva, sono ammessi gli interventi di addizione volumetrica o di sostituzione edilizia con un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile lorda esistente alla data del 25 agosto 2011 e legittimata da titolo abilitativo;
b) sulle unità immobiliari aventi destinazione d’uso commerciale al dettaglio, limitatamente agli esercizi di vicinato di cui all’
articolo 13, comma 1, lettera d), della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
(Codice del Commercio) e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’
articolo 48 della medesima l.r. 62/2018
, sono ammessi gli interventi di addizione volumetrica o, se previsti dagli strumenti urbanistici comunali, di sostituzione edilizia con un incremento massimo del 20 per cento e comunque non superiore a centro metri quadrati di superficie utile lorda esistente alla data del 25 agosto 2011 e legittimata da titolo abilitativo.
3. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 3 bis della l.r. 24/2009 è inserito il seguente:
1 ter. Per gli esercizi di vicinato gli interventi di addizione volumetrica o di sostituzione edilizia di cui al comma 1, lettera b), non possono comunque comportare il superamento del limite della superficie di vendita individuato dall’articolo 13, comma 1, lettera d), della l.r. 62/2018.
”.
Art. 2
Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 24/2009
1 . Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 24/2009 le parole: “
31 dicembre 2020
” sono sostituite dalle seguenti: “
31 dicembre 2022
”.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 229 del 6 ottobre 2022 si è espressa dichiarando inammissibili e non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti dell’art. 1 della legge della Regione Toscana 30 dicembre 2020, n. 101.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.