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Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 101

Disposizioni concernenti gli interventi sugli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale e commerciale al dettaglio. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari. Modifiche alla l.r. 24/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 135, parte prima, del 31 dicembre 2020

Art.1
1. La rubrica dell’articolo 3 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), è sostituita dalla seguente: “
Interventi sugli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale e commerciale al dettaglio
2. Il comma 1 dell’articolo 3 bis della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:
1. Fermo restando il rispetto delle condizioni di messa in sicurezza idraulico-geomorfologiche previste dalla normativa vigente in materia:
a) sugli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale inseriti all’interno del perimetro individuato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), ricadenti in aree con destinazione d’uso produttiva, sono ammessi gli interventi di addizione volumetrica o di sostituzione edilizia con un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile lorda esistente alla data del 25 agosto 2011 e legittimata da titolo abilitativo;
b) sulle unità immobiliari aventi destinazione d’uso commerciale al dettaglio, limitatamente agli esercizi di vicinato di cui all’
articolo 13, comma 1, lettera d), della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
(Codice del Commercio) e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’
articolo 48 della medesima l.r. 62/2018
, sono ammessi gli interventi di addizione volumetrica o, se previsti dagli strumenti urbanistici comunali, di sostituzione edilizia con un incremento massimo del 20 per cento e comunque non superiore a centro metri quadrati di superficie utile lorda esistente alla data del 25 agosto 2011 e legittimata da titolo abilitativo.
3. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 3 bis della l.r. 24/2009 è inserito il seguente:
1 ter. Per gli esercizi di vicinato gli interventi di addizione volumetrica o di sostituzione edilizia di cui al comma 1, lettera b), non possono comunque comportare il superamento del limite della superficie di vendita individuato dall’articolo 13, comma 1, lettera d), della l.r. 62/2018.
”.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 229 del 6 ottobre 2022 si è espressa dichiarando inammissibili e non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti dell’art. 1 della legge della Regione Toscana 30 dicembre 2020, n. 101.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.