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Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 101

Disposizioni concernenti gli interventi sugli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale e commerciale al dettaglio. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari. Modifiche alla l.r. 24/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 135, parte prima, del 31 dicembre 2020




PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), z), e l'articolo 69 dello Statuto;


Visto il provvedimento 1° aprile 2009 della Conferenza unificata Stato-regioni e stato-città ed autonomie locali (Intesa, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 , tra Stato, regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l’attività edilizia);


Vista la legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente);


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Vista le legge regionale 27 dicembre 2016, n. 91 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla l.r. 24/2009 . Modifiche alla l.r. 65/2014 e misure per accelerare la realizzazione di opere ed interventi da parte degli enti locali);


Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 74 (legge di stabilità per l’anno 2019);


Considerato quanto segue:


1. La perdurante necessità di incentivare la riqualificazione urbana attraverso interventi edilizi che migliorano il tessuto urbano;


2. La necessità di fronteggiare la crisi del settore delle costruzioni causata dalla situazione emergenziale dovuta dalla diffusione del virus COVID-19 e dalle conseguenti misure per il suo contenimento, favorendo gli interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;


3. L’opportunità a tal fine:


1) di ammettere gli interventi di addizione volumetrica o, se previsti dagli strumenti urbanistici comunali, di sostituzione edilizia con un incremento del 20 per cento della superficie utile lorda, comunque per un massimo di cento metri quadri della stessa, anche per la categoria funzionale del commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di vicinato e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;


2) di procedere alla proroga al 31 dicembre 2022 del termine entro cui rendere applicabili le misure straordinarie previste nella l.r. 24/2009 , modificando, in tal senso, l'articolo 7 della legge medesima;


4. In considerazione della scadenza del termine della precedente proroga al 31 dicembre 2020, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 229 del 6 ottobre 2022 si è espressa dichiarando inammissibili e non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti dell’art. 1 della legge della Regione Toscana 30 dicembre 2020, n. 101.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.