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Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99

Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023.

Bollettino Ufficiale n. 135, parte prima, del 31 dicembre 2020



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e, in particolare, gli articoli 10, 11 e l’articolo 36, comma 5;


Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ) e, in particolare, gli articoli 18 e 19;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta dell’11 dicembre 2020;


Visto il parere favorevole della Conferenza permanente delle autonomie sociali, espresso nella seduta dell’11 dicembre 2020;


Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunità, espresso nella seduta dell’11 dicembre 2020;


Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 18 dicembre 2020, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);


Considerato quanto segue:


1. Di prevedere adeguati stanziamenti del bilancio di previsione 2021–2023 in funzione delle necessità di spesa per il sostegno delle politiche di intervento regionale da realizzare nel corso degli esercizi di riferimento;


2. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, anche in considerazione del periodo di approvazione, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
Bilancio di previsione finanziario annuale
1. È approvato il riepilogo generale delle entrate per titoli e delle spese per titoli e missioni del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l’anno finanziario 2021 annesso alla presente legge.
2. È approvato per l’anno finanziario 2021 in euro 3.425.702.012,60 il totale dei residui attivi presunti, di cui euro 14.635.049,67 il totale dei residui attivi presunti delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna Residui presunti al termine dell’esercizio 2020 - riga Titolo 9 “Entrate per conto terzi e partite di giro”), dei titoli di entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo entrate per titoli” (colonna Residui presunti al termine dell’esercizio 2020 - riga Totale generale delle entrate);
3. È approvato per l’anno finanziario 2021 in euro 3.698.859.073,13 il totale dei residui passivi presunti, di cui euro 748.279.008,20 il totale dei residui passivi presunti delle uscite per conto terzi e partite di giro (colonna Residui presunti al termine dell’esercizio 2020 - riga Titolo 7 “Uscite per conto terzi e partite di giro”), dei titoli di uscita di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo spese per titoli e missioni” (colonna Residui presunti al termine dell’esercizio 2020 - riga Totale generale delle spese);
4. È approvato per l’anno finanziario 2021 in euro 15.404.416.757,27 lo stato di previsione di competenza dei titoli dell’entrata, di cui euro 3.076.034.000,00 il totale delle previsioni di competenza delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell’anno 2021 - riga Titolo 9 “Entrate per conto terzi e partite di giro”), di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo entrate per titoli” (colonna Previsioni dell’anno 2021 - riga Totale generale delle entrate “Previsioni di competenza”);
5. È approvato per l’anno finanziario 2021 in euro 15.404.416.757,27 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui euro 3.076.034.000,00 il totale delle previsioni di competenza delle spese per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell’anno 2021 - riga Titolo 7 “Uscite per conto terzi e partite di giro”), di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo spese per titoli e missioni” (colonna Previsioni dell’anno 2021 - riga Totale generale delle spese “Previsioni di competenza”);
6. È approvato per l’anno finanziario 2021:
a) in euro 17.430.453.715,20 lo stato di previsione di cassa dei titoli dell’entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo entrate per titoli” (colonna Previsioni dell’anno 2021 - riga Totale generale delle entrate “Previsioni di cassa”);
b) in euro 3.090.669.049,67 lo stato di previsione di cassa del totale delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell’anno 2021 - riga Titolo 9 “Entrate per conto terzi e partite di giro”- Previsioni di cassa).
7. È approvato per l'anno finanziario 2021:
a) in euro 17.127.540.523,90 lo stato di previsione di cassa dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo spese per titoli e missioni” (colonna Previsioni dell’anno 2021 - riga Totale generale delle spese “Previsioni di cassa”);
b) in euro 3.524.313.008,20 lo stato di previsione di cassa del totale delle spese per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell’anno 2021 - riga Titolo 7 “Uscite per conto terzi e partite di giro” - Previsioni di cassa).
Art. 2
Bilancio di previsione finanziario pluriennale
1. È approvato il riepilogo generale delle entrate per titoli e delle spese per titoli e missioni del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l’anno finanziario 2021 annesso alla presente legge.
2. È approvato in euro 10.430.550.921,50 lo stato di previsione di competenza dei titoli dell’entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo entrate per titoli” (colonna Previsioni dell’anno 2022 - riga Totale generale delle entrate “Previsioni di competenza).
3. È approvato in euro 10.430.550.921,50 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo spese per titoli e missioni” (colonna Previsioni dell’anno 2022 - riga Totale generale delle spese “Previsioni di competenza”).
4. È approvato in euro 10.208.879.795,09 stato di previsione di competenza dei titoli dell’entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo entrate per titoli” (colonna Previsioni dell’anno 2023 - riga Totale generale delle entrate “Previsioni di competenza).
5. È approvato in euro 10.208.879.795,09 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo spese per titoli e missioni” (colonna Previsioni dell’anno 2023 - riga Totale generale delle spese “Previsioni di competenza”).
Art. 3
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (1)

Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2021, n. 25, art. 4.

1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2020, il disavanzo determinato da debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 1.022.015.574,50.
2. Nell’esercizio 2021 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari per complessivi euro 1.022.015.574,50 per far fronte ad effettive esigenze di cassa.
Art. 4
Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui
1. Agli effetti di cui al comma 2, il disavanzo derivante dall’operazione di riaccertamento straordinario effettuata nell’esercizio 2015 ai sensi dell’articolo 3, commi 15 e 16, Sito esternodel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ), è approvato in euro 69.916.591,20 per l’anno 2021, in euro 67.003.399,9 per l’anno 2022 ed euro 64.090.208,60 per l’anno 2023.
2. Alla copertura di detto disavanzo si provvede così come previsto nella deliberazione del Consiglio regionale 1° dicembre 2015, n. 77 (Ripiano del maggior disavanzo di amministrazione di natura tecnica di cui all’articolo 3, commi 15 e 16, Sito esternodel d.lgs. 118/2011 ), in trenta esercizi a quote annuali costanti di euro 2.913.191,30 a partire dal bilancio di previsione 2015.
Art. 5
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex Sito esternod.l. 35/2013 convertito dalla Sito esternol. 64/2013
1. Agli effetti di cui al comma 2, il disavanzo derivante dalla contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità di cui al Sito esternodecreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 6 giugno 2013, n. 64 , è approvato in euro 576.894.015,08 per l’anno 2021, euro 559.263.617,71 per l’anno 2022 ed euro 541.236.100,61 per l’anno 2023.
2. Alla copertura di detto disavanzo si provvede così come previsto dall’Sito esternoarticolo 1 del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179 (Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle Regioni), decaduto per mancata conversione, i cui effetti sono stati fatti salvi dall’Sito esternoarticolo 1, comma 699, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge di stabilità 2016”).
Art. 6
1. Nel triennio 2021 – 2023 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari per l’importo complessivo di euro 598.739.754,63 di cui euro 176.443.355,28 nel 2021, euro 289.352.500,69 nel 2022 ed euro 132.943.898,66 nel 2023 subordinatamente al rispetto di quanto disposto dall’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2004”), di quanto previsto dall’articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e all’osservanza di quanto recato dall’articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Nell’ambito dell’indebitamento complessivamente autorizzato al comma 1, per il finanziamento degli investimenti del solo esercizio 2021, è autorizzato il ricorso all’indebitamento per far fronte alle effettive esigenze di cassa, come previsto dall’articolo 40, comma 2 bis, del d.lgs. 118/2011, per euro 18.021.444,91, ai sensi dell’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione) e nel rispetto dell’articolo 3, commi 16-21, della l. 350/2003, come integrati dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.
3. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta, ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.
4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).
5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2022 e 2023, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 50 “Debito Pubblico”.
6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2023, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2023, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.
Art. 7
Allegati al bilancio di previsione
1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio annuale relativo all’esercizio 2021:
a) Risultato presunto di amministrazione (Allegato a);
b) Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (Allegato b);
c) Composizione dell’accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità (Allegato c);
d) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato d);
e) Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato e);
f) Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (Allegato f);
g) Elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali (Allegato g);
h) Nota integrativa (Allegato h);
i) Parere del Collegio dei revisori dei conti (Allegato i)
Art. 8
Autorizzazioni per il bilancio 2021 – 2023
1. È autorizzato l’accertamento dei tributi e delle entrate per il triennio 2021 – 2023.
2. Sono autorizzati la riscossione ed il versamento dei tributi e delle entrate per l’anno 2021.
3. È autorizzata l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione dei titoli previsionali di spesa relative al bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2021 – 2023.
4. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui all’articolo 1, comma 7.
5. Per le leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio, la quota di spesa per gli anni 2021 – 2023 è quella indicata nello stato di previsione della spesa rispettivamente nelle colonne della competenza e della cassa.
Art. 9
Variazioni di bilancio
1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell’esercizio 2021 le variazioni al bilancio di previsione 2021 – 2023, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 51 del d.lgs. 118/2011 .
Art. 10
Estinzione di crediti di modesto ammontare
1. È confermato in euro 50,00 l’importo dei crediti di natura non tributaria o derivanti dall'articolo 1 della legge regionale 1 ottobre 2018, n. 53 (Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Modifiche alla L.R. 57/2017 , alla L.R. 77/2016 ed alla L.R. 69/2011 ), per i quali può essere disposto il non accertamento o la cancellazione dal conto dei residui.
Art. 11
Nota integrativa
1. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 11, comma 5, del d.lgs. 118/2011 è approvato l’allegato H della presente legge, che dà conto dei seguenti aspetti:
a) criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando l’illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo;
b) elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;
c) elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;
d) elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili;
e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
f) elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
g) oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti dai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
h) elenco dei propri enti ed organismi strumentali;
i) elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa copertura percentuale.
Art. 12
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2021, n. 25, art. 4 .

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Articolo prima sostituito con l.r. 6 agosto 2021, n. 32, art. 3 , poi sostituito con l.r. 29 novembre 2021, n. 45, art. 3 .

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L’allegato D è stato prima sostituito dall’allegato C della l.r. 2 agosto 2021, n. 25, art. 5 , poi sostituito dall'allegato F della l.r. 6 agosto 2021, n. 32, art. 4 , e infine sostituito dall'allegato F della l.r. 29 novembre 2021, n. 45, art. 4 . Gli allegati sono consultabili in calce alle relative leggi citate.

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L’allegato F è stato prima sostituito dall’allegato I della l.r. 6 agosto 2021, n. 32, art. 7 , poi sostituito dall'allegato I della l.r. 29 novembre 2021, n. 45, art. 6 . Gli allegati sono consultabili in calce alle relative leggi citate.

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L’allegato G è stato integrato dall’allegato H “Elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali” della l.r. 6 agosto 2021, n. 32, art. 6 . L'allegato H della l.r. 6 agosto 2021, n. 32 è stato poi sostituito dall'allegato H della l.r. 29 novembre 2021, n. 45, art. 7 . Gli allegati sono consultabili in calce alle relative leggi citate.

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L’allegato 3 della Nota integrativa (allegato H) “Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili” è stato prima sostituito dall’allegato F della l.r. 2 agosto 2021, n. 25, art. 6 , poi sostituito dall'allegato G della l.r. 6 agosto 2021, n. 32, art. 5 , e infine sostituito dall'allegato G della l.r. 29 novembre 2021, n. 45, art.5 . Gli allegati sono consultabili in calce alle relative leggi citate.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.