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Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99

Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023.

Bollettino Ufficiale n. 135, parte prima, del 31 dicembre 2020

Art. 9
Variazioni di bilancio
1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell’esercizio 2021 le variazioni al bilancio di previsione 2021 – 2023, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 51 del d.lgs. 118/2011 .

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2021, n. 25, art. 4 .

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Articolo prima sostituito con l.r. 6 agosto 2021, n. 32, art. 3 , poi sostituito con l.r. 29 novembre 2021, n. 45, art. 3 .

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L’allegato D è stato prima sostituito dall’allegato C della l.r. 2 agosto 2021, n. 25, art. 5 , poi sostituito dall'allegato F della l.r. 6 agosto 2021, n. 32, art. 4 , e infine sostituito dall'allegato F della l.r. 29 novembre 2021, n. 45, art. 4 . Gli allegati sono consultabili in calce alle relative leggi citate.

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L’allegato F è stato prima sostituito dall’allegato I della l.r. 6 agosto 2021, n. 32, art. 7 , poi sostituito dall'allegato I della l.r. 29 novembre 2021, n. 45, art. 6 . Gli allegati sono consultabili in calce alle relative leggi citate.

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L’allegato G è stato integrato dall’allegato H “Elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali” della l.r. 6 agosto 2021, n. 32, art. 6 . L'allegato H della l.r. 6 agosto 2021, n. 32 è stato poi sostituito dall'allegato H della l.r. 29 novembre 2021, n. 45, art. 7 . Gli allegati sono consultabili in calce alle relative leggi citate.

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L’allegato 3 della Nota integrativa (allegato H) “Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili” è stato prima sostituito dall’allegato F della l.r. 2 agosto 2021, n. 25, art. 6 , poi sostituito dall'allegato G della l.r. 6 agosto 2021, n. 32, art. 5 , e infine sostituito dall'allegato G della l.r. 29 novembre 2021, n. 45, art.5 . Gli allegati sono consultabili in calce alle relative leggi citate.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.