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Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98

Legge di stabilità per l'anno 2021.

Bollettino Ufficiale n. 135, parte prima, del 31 dicembre 2020

Art. 15
Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina. Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 77/2017
1. L’articolo 12 della l.r. 77/2017 è sostituito dal seguente:
Art. 12 - Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all’importo massimo di euro 7.300.000,00 per gli anni 2021 e 2022, previa stipula di specifici accordi con i soggetti pubblici interessati, per:
a) lo sviluppo della progettazione riguardante il sistema tramviario fiorentino e la sua estensione nell'area metropolitana per l’importo massimo di euro 7.200.000,00 nel biennio 2021 – 2022;
b) la progettazione di fattibilità tecnico economica per l’estensione della linea tramviaria 1 verso l’ospedale Meyer per l’importo massimo di euro 100.000,00 nel 2021.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera a), si fa fronte per l’importo massimo di euro 2.900.000,00 per l'anno 2021 e di euro 4.300.000,00 per l'anno 2022 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021 e 2022.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera b), si fa fronte per l’importo massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2021 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.
”.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica su Sito esternoB.U. 13 gennaio 2021, n. 1 .

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Vedi Avviso di rettifica su Sito esternoB.U. 29 gennaio 2021, n. 5 .

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Vedi Avviso di rettifica su Sito esternoB.U. 24 febbraio 2021, n. 12 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 43 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.