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Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98

Legge di stabilità per l'anno 2021.

Bollettino Ufficiale n. 135, parte prima, del 31 dicembre 2020

Art. 14
Interventi contro la violenza di genere. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 77/2017
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 77/2017 le parole: “
205.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
205.000,00 per l'anno 2020, euro
285.000,00
per l'anno 2021 ed euro 205.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023
”.
2. Il comma 4 bis dell'articolo 9 della l.r. 77/2017 è sostituito dal seguente:
4 bis. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte:
a) fino a un massimo di euro 605.000,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;
b) fino a un massimo di euro 205.000,00 per l'anno 2020 con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
c) fino a un massimo di euro 285.000,00 per l'anno 2021 ed euro 205.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023.
”.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica su Sito esternoB.U. 13 gennaio 2021, n. 1 .

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Vedi Avviso di rettifica su Sito esternoB.U. 29 gennaio 2021, n. 5 .

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Vedi Avviso di rettifica su Sito esternoB.U. 24 febbraio 2021, n. 12 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 43 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.