Menù di navigazione

Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98

Legge di stabilità per l'anno 2021.

Bollettino Ufficiale n. 135, parte prima, del 31 dicembre 2020

Art. 12
Interventi sul Porto di Livorno. Modifiche all'articolo 34 della l.r. 86/2014
1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), le parole: “
di euro 6.250.000,00 per l'anno 2021,
” sono soppresse, e le parole: “
di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2040 e di euro 6.250.000,00 per l’anno 2041
” sono sostituite dalle seguenti: “
di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2041
”.
2. Il comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:
3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per via d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2022 e 2023.
”.
3. Al comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 86/2014 le parole: “
e fino al 2040 e di euro 6.250.000,00 per l'anno 2041
” sono sostituite dalle seguenti: “
e fino al 2041
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi Avviso di rettifica su Sito esternoB.U. 13 gennaio 2021, n. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi Avviso di rettifica su Sito esternoB.U. 29 gennaio 2021, n. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi Avviso di rettifica su Sito esternoB.U. 24 febbraio 2021, n. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 43 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.