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Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98

Legge di stabilità per l'anno 2021.

Bollettino Ufficiale n. 135, parte prima, del 31 dicembre 2020

Art. 8
Svolgimento del servizio di TPL. Modifiche all’articolo 102 della l.r. 65/2010
1. Nell’alinea del comma 2 dell’articolo 102 della legge regionale 29 dicembre 2010 (Legge finanziaria per l’anno 2011), le parole: “
e, comunque, per un periodo massimo di due anni,
”, le parole: “
mediante la stipula di un contratto di concessione
” e le parole: “
e a far data dalla stipula del contratto medesimo
” sono soppresse.
2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 102 della l.r. 65/2010 le parole: “
, per gli anni 2018 e 2019,
” sono soppresse.
3. Al comma 2 bis dell’articolo 102 della l.r. 65/2010 le parole: “
per le annualità 2018 e 2019 e
” sono soppresse.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica su Sito esternoB.U. 13 gennaio 2021, n. 1 .

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Vedi Avviso di rettifica su Sito esternoB.U. 29 gennaio 2021, n. 5 .

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Vedi Avviso di rettifica su Sito esternoB.U. 24 febbraio 2021, n. 12 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 43 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.