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Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98

Legge di stabilità per l'anno 2021.

Bollettino Ufficiale n. 135, parte prima, del 31 dicembre 2020

Art. 2
Disposizioni transitorie sulla disciplina dei contributi alle unioni e ai piccoli comuni. Modifiche all’articolo 111 della l.r. 68/2011
7 decies. Le verifiche di effettività di cui all’articolo 91, previste per l’anno 2020, sono posticipate all’anno 2022. Negli anni 2020 e 2021, in deroga a quanto previsto dagli articoli 90 e 91, i contributi di cui all’articolo 90 sono concessi unicamente alle unioni già beneficiarie dei contributi dell’anno 2019, alle sole condizioni che non si trovino in fase di scioglimento e che rispettino i requisiti di cui all’articolo 24, comma 4. I contributi concessi nell’anno 2020 non sono soggetti a revoca. Le risorse previste nel bilancio regionale per gli anni 2020 e 2021 e destinate ai contributi dell’articolo 90 sono assegnate a dette unioni in proporzione a quelle concesse nell’anno 2019. Negli stessi anni 2020 e 2021 i contributi di cui all’articolo 82 sono concessi ai piccoli comuni interessati sulla base delle funzioni ivi previste che, alla data di avvio del procedimento di concessione, risultano esercitate ai sensi degli statuti delle unioni cui i medesimi comuni appartengono, indipendentemente dagli esiti dell’ultima verifica di effettività svolta.
”.
2. Alla fine del comma 7 undecies dell’articolo 111 della l.r. 68/2011 , è aggiunto il seguente periodo: “
Per i medesimi contributi concessi nel 2020, il termine di cui all'articolo 82 bis, comma 9, lettere a), numero 2), e b), numero 1), e comma 10, lettere a) e b), è posticipato al 30 giugno 2021.
”.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica su Sito esternoB.U. 13 gennaio 2021, n. 1 .

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Vedi Avviso di rettifica su Sito esternoB.U. 29 gennaio 2021, n. 5 .

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Vedi Avviso di rettifica su Sito esternoB.U. 24 febbraio 2021, n. 12 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 43 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.