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Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98

Legge di stabilità per l'anno 2021.

Bollettino Ufficiale n. 135, parte prima, del 31 dicembre 2020

Art. 13
Manutenzione dell'itinerario della Via Francigena. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 77/2017
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), le parole: “
2018, 2019, 2020, 2021 e 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
dal 2018 al 2023
”.
b bis) di euro 120.000,00 per l’anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
”.
b ter) di euro 120.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023.
”.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica su Sito esternoB.U. 13 gennaio 2021, n. 1 .

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Vedi Avviso di rettifica su Sito esternoB.U. 29 gennaio 2021, n. 5 .

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Vedi Avviso di rettifica su Sito esternoB.U. 24 febbraio 2021, n. 12 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 43 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.