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Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98

Legge di stabilità per l'anno 2021.

Bollettino Ufficiale n. 135, parte prima, del 31 dicembre 2020

Art. 1
Contributi ai piccoli comuni per investimenti. Modifiche all’articolo 82 bis della l.r. 68/2011
1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 82 bis della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), sono aggiunti i seguenti periodi: “
Negli anni 2021 e 2022 il contributo può essere utilizzato per tutte le voci del quadro economico che prevedono contratti, stipulati nell’anno di concessione del contributo, i cui dati sono inseriti nelle banche dati indicate al comma 8. Ai fini della liquidazione di cui al comma 9 si fa riferimento al codice identificativo di gara (CIG) ad esclusione dello Smart CIG.
”.
2. Il secondo e il terzo periodo del comma 4 dell’articolo 82 bis della l.r. 68/2011 sono soppressi.
b) i contributi possono essere concessi a condizione che il comune non abbia ottenuto, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3, altri finanziamenti pubblici o privati, fatta salva l’eventuale compartecipazione alla spesa a carico del bilancio del comune; sono comunque escluse le spese di progettazione finanziate ai sensi dell’articolo 93.
”.
2) è liquidata la somma residua, nei limiti della somma concessa, sulla base dei pagamenti effettuati entro il 31 dicembre dell’anno di concessione del contributo o comunque della sussistenza entro la medesima data di spese esigibili;
”.
6. All’alinea del comma 10 dell’articolo 82 bis della l.r. 68/2011 dopo le parole: “
decreto di concessione.
” sono aggiunte le seguenti: “
A decorrere dal 2021, il termine per la stipula del contratto di affidamento dei lavori è di quattro mesi dalla data di adozione del decreto di concessione.
”.
7. Dopo il comma 15 dell'articolo 82 bis della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:
15 bis. Per far fronte alle spese conseguenti alla proroga dei termini di cui all'ultimo periodo dell'articolo 111, comma 7 undecies, è autorizzata l'ulteriore spesa massima di euro 3.500.000,00 per l'anno 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023.
”.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica su Sito esternoB.U. 13 gennaio 2021, n. 1 .

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Vedi Avviso di rettifica su Sito esternoB.U. 29 gennaio 2021, n. 5 .

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Vedi Avviso di rettifica su Sito esternoB.U. 24 febbraio 2021, n. 12 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 43 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.