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Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021.

Bollettino Ufficiale n. 135, parte prima, del 31 dicembre 2020

Art. 2
Contributo al Comune di Firenze per impiantistica sportiva
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario in conto capitale per un importo complessivo pari a euro 110.000,00 per l'anno 2021 al Comune di Firenze, per sostenere le spese relative all’acquisto di materiali di arredo e attrezzature sportive utili per lo svolgimento delle diverse attività sportive e motorio-ricreative di Palazzo Wanny, palazzetto dello sport polifunzionale con palestra supplementare contigua, posto nel Quartiere 4.
2. Le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1 sono disciplinate da un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Firenze, da sottoscriversi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 110.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.

Note del Redattore:

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Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 19 ; poi così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 19 , ed infine sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 20 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 21 .

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Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 22 ; ed ora così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 20.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 22 ; ed ora così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 23 .

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Comma prima sostituito con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 24 ; poi così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 23 .

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 15 .

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Note soppresse.

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Parola cosi sostituita con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 7 , comma 1.

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Parole cosi sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 7 , comma 3.

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Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 19 .

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Articolo così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 20 .

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Parola sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 21 , ed ora così sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art.15.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 21 .

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 23 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 14.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.