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Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 100

Disposizioni di carattere finanziario. Ratifica di variazione di bilancio ai sensi dell’Sito esternoarticolo 109 del d.l. 18/2020 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternol. 27/2020 . Modifiche alla l.r. 81/2019 .

Bollettino Ufficiale n. 135, parte prima, del 31 dicembre 2020

Art. 2
Autorizzazione all’indebitamento. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 81/2019
1. L’articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 81 (Bilancio di previsione finanziario 2020-2022), è sostituito dal seguente:
Art. 6 - Finanziamento investimenti mediante ricorso all’indebitamento
1. Nel triennio 2020 – 2022 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari per l’importo complessivo di euro 540.056.346,09 di cui euro 233.007.449,20 nel 2020, euro 196.511.327,73 nel 2021 ed euro 110.537.569,16 nel 2022 subordinatamente al rispetto di quanto disposto dall’
Sito esternoarticolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350
(Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2004”), di quanto previsto dall’
Sito esternoarticolo 62 del d.lgs. 118/2011
, e all’osservanza di quanto recato dall’
Sito esternoarticolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 6 agosto 2008, n. 133
.
2. Con riferimento all’indebitamento autorizzato al comma precedente, per il finanziamento degli investimenti del solo esercizio 2020 è autorizzato il ricorso all'indebitamento per far fronte a effettive esigenze di cassa, come previsto dall'
Sito esternoarticolo 40, comma 2 bis, del d.lgs. 118/2011
, per euro 70.361.443,68, ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243
(Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 81, sesto comma, della Costituzione
) e nel rispetto dell'articolo 3, commi 16-21,
Sito esternodella l. 350/2003
, come integrati dall'
Sito esternoarticolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168
(Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 30 luglio 2004, n. 191
.
3. I mutui o prestiti di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta, ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.
4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).
5. Gli oneri di ammortamento annui dei mutui e prestiti di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2021 e 2022, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 50 “Debito Pubblico”.
6. Ai sensi dell’
articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
(Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
), le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2022, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2022, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.