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Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11

Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020

Art. 56
Abrogazioni
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 16 agosto 2001, n. 38 (Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana);
b) legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale).
2. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 27 continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 marzo 2009, n. 6/R (Regolamento in attuazione dell’articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 “Norme in materia di polizia comunale e provinciale”, relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale).
3. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 35 continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2008, n. 49/R (Regolamento ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 “Norme in materia di polizia comunale e provinciale”, relativo alla formazione e aggiornamento periodico della polizia comunale e provinciale).

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 3 .

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Articolo abrogato con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 8 .

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Numero così sostituito con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.