Menù di navigazione

Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11

Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020

Art. 3
Interventi di sicurezza urbana
1. La Regione sostiene le iniziative di soggetti pubblici e privati di cui agli articoli 5 e 6, per l’implementazione della sicurezza urbana definita dall’Sito esternoarticolo 4 del d.l. 14/2017 , convertito dalla Sito esternol. 48/2017 , come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, recupero delle aree o siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.