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Legge regionale 14 dicembre 2020, n. 96

Misure straordinarie per il sostegno degli enti fieristici. Abrogazione dell’articolo 41 della l.r. 65/2019 .

Bollettino Ufficiale n. 132, parte prima, del 18 dicembre 2020





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;


Vista la comunicazione della Commissione C(2020)1863 final del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19) e, in particolare, la sezione 3.1;


Visto il Sito esternodecreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni dalla Sito esternolegge 17 luglio 2020, n.77 , e, in particolare l’articolo 54;


Vista la legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021);


Considerato quanto segue:


1. Il settore fieristico-espositivo è tra i comparti dell’economia, nazionale e regionale, che hanno avuto maggiori ricadute negative derivanti dall’emergenza epidemiologia da COVID-19, causate, oltre che dalle prescrizioni per la sicurezza sanitaria, anche dalle conseguenti interruzioni e blocchi della mobilità nazionale ed internazionale, che hanno comportano l’annullamento e il rinvio di un numero significativo di manifestazioni;


2. La disciplina della Commissione europea in materia di interventi temporanei a sostegno delle imprese e dei comparti maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria consente di procedere al riconoscimento di aiuti per sostenere le imprese ad affrontare problemi di occupazione e di liquidità;


3. È opportuno prevedere interventi straordinari e di emergenza, attraverso la concessione di un contributo a fondo perduto agli enti fieristici presenti sul territorio regionale, a parziale compensazione dei mancati ricavi nel periodo dell’emergenza sanitaria;


4. Si è valutata l’opportunità, a seguito dei rilievi formulati nel giudizio di parifica da parte della Corte dei conti, di abrogare l’articolo 41 della legge regionale 13 novembre 2019 n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021);


5. È prevista l’adozione di un atto della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con il quale saranno dettagliate le modalità di determinazione dell’aiuto, di presentazione delle domande, di istruttoria delle stesse e di erogazione delle somme riconosciute;


6. Al fine di consentire la rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
Misure straordinarie per il sostegno degli enti fieristici
1. Al fine di fronteggiare gli effetti dell’emergenza COVID-19 e dei conseguenti impatti negativi derivanti dal blocco delle attività fieristiche a carattere nazionale ed internazionale, la Regione riconosce agli enti fieristici, come definiti dall’articolo 79, comma 1, lettera c), della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio) per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 79, comma 1, lettera a), della medesima l.r. 62/2018 , localizzati sul territorio regionale, un aiuto in forma di contributo a fondo perduto quale indennizzo conseguente alla riduzione dei ricavi.
2. Per accedere al contributo di cui al comma 1, l’ente fieristico deve avere in disponibilità, a qualunque titolo, un quartiere fieristico come definito dall’articolo 79, comma 1, lettera d), della l.r. 62/2018 con prevalenza di spazi espositivi permanenti aventi i requisiti per manifestazioni nazionali e internazionali come previsti dagli articoli 21 e 22 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 aprile 2020, n. 23/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 - Codice del commercio).
3. Per accedere al contributo, l’ente fieristico deve aver riportato, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020, una diminuzione del fatturato di almeno un terzo dell’ammontare del fatturato dello stesso periodo per l’anno 2019. Il suddetto contributo è calcolato sulla riduzione di fatturato registrata nel periodo indicato, applicando le seguenti percentuali massime:
a) per enti fieristici con superficie netta coperta a disposizione degli espositori superiore a 15.000 metri quadri, 30 per cento;
b) per enti fieristici con superficie netta coperta a disposizione degli espositori fino a 15.000 metri quadri, 20 per cento.
4. Per la definizione di “superficie netta” si fa riferimento a quanto previsto dall’articolo 79, comma 1, lettera d), della l.r. 62/2018 .
5. Il contributo è concesso nei limiti ed alle condizioni di quanto disposto dalla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure degli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID -19).
6. Il contributo, concesso sulla base dei parametri di cui al comma 3, è determinato secondo le risorse disponibili. In presenza di una spesa complessiva superiore ad euro 2.000.000,00, il contributo spettante a ciascun beneficiario è rideterminato in misura proporzionale nei limiti della spesa massima prevista.
7. Il contributo è cumulabile con aiuti concessi da altri enti territoriali e dalle camere di commercio, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 54 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 17 luglio 2020 n. 77 .
8. Con atto della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono dettagliate le modalità di determinazione del contributo, nonché la disciplina relativa alla presentazione delle domande, all’istruttoria delle stesse ed alla relativa erogazione delle somme riconosciute.
Art. 2
Abrogazione dell’articolo 41 della l.r. 65/2019
1. L’articolo 41 della legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021) è abrogato.
Art. 3
Norma finanziaria
1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa massima di euro 2.000.000,00 per l’anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.
2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020, per competenza e cassa di uguale importo:
Anno 2020
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 2.000.000,00;
- in aumento, Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 2.000.000,00.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.