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Legge regionale 14 dicembre 2020, n. 96

Misure straordinarie per il sostegno degli enti fieristici. Abrogazione dell’articolo 41 della l.r. 65/2019 .

Bollettino Ufficiale n. 132, parte prima, del 18 dicembre 2020





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;


Vista la comunicazione della Commissione C(2020)1863 final del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19) e, in particolare, la sezione 3.1;


Visto il Sito esternodecreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni dalla Sito esternolegge 17 luglio 2020, n.77 , e, in particolare l’articolo 54;


Vista la legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021);


Considerato quanto segue:


1. Il settore fieristico-espositivo è tra i comparti dell’economia, nazionale e regionale, che hanno avuto maggiori ricadute negative derivanti dall’emergenza epidemiologia da COVID-19, causate, oltre che dalle prescrizioni per la sicurezza sanitaria, anche dalle conseguenti interruzioni e blocchi della mobilità nazionale ed internazionale, che hanno comportano l’annullamento e il rinvio di un numero significativo di manifestazioni;


2. La disciplina della Commissione europea in materia di interventi temporanei a sostegno delle imprese e dei comparti maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria consente di procedere al riconoscimento di aiuti per sostenere le imprese ad affrontare problemi di occupazione e di liquidità;


3. È opportuno prevedere interventi straordinari e di emergenza, attraverso la concessione di un contributo a fondo perduto agli enti fieristici presenti sul territorio regionale, a parziale compensazione dei mancati ricavi nel periodo dell’emergenza sanitaria;


4. Si è valutata l’opportunità, a seguito dei rilievi formulati nel giudizio di parifica da parte della Corte dei conti, di abrogare l’articolo 41 della legge regionale 13 novembre 2019 n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021);


5. È prevista l’adozione di un atto della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con il quale saranno dettagliate le modalità di determinazione dell’aiuto, di presentazione delle domande, di istruttoria delle stesse e di erogazione delle somme riconosciute;


6. Al fine di consentire la rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.