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Legge regionale 3 dicembre 2020, n. 95

Sovvenzione diretta alla società Toscana Aeroporti S.p.A. Abrogazione dell’articolo 7 della l.r. 75/2020 .

Bollettino Ufficiale n. 130, parte prima, dell' 11 dicembre 2020





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4 dello Statuto;


Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;


Vista la legge regionale 4 agosto 2020, n. 75 (Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2020 – 2022);


Considerato quanto segue:


1. Con la l.r. 75/2020 la Regione Toscana ha previsto, all’articolo 7, la concessione di “Contributi al sistema aeroportuale toscano”, con la finalità di sostenere le società di gestione delle infrastrutture aeroportuali toscane nell’affrontare le criticità di mercato conseguenti all’emergenza COVID-19. A tal fine, la norma ha stanziato nel bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020, l’importo massimo di 10 milioni di euro, equamente ripartiti tra contributi per investimenti e contributi per il funzionamento, da concedere nel quadro del regime di esenzione di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;


2. È necessario, a seguito degli approfondimenti tecnici volti all’attuazione della norma sopracitata, tenuto conto della primaria finalità di tempestivo sostegno alle criticità conseguenti alla pandemia da COVID-19, inquadrare in termini più efficaci l’intervento della Regione Toscana collocandolo nel contesto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01), adottato il 19 marzo 2020 dalla Commissione europea, che facilita la possibilità di concedere aiuti di Stato alle imprese che hanno sofferto degli effetti della pandemia. La Commissione europea ha infatti confermato che il COVID-19 può essere considerato quale calamità naturale, così da poter ricorrere alla concessione dell’aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che recita: “sono compatibili con il mercato interno: gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali”;


3. Al fine di consentire l’accelerazione delle procedure di notifica alla Commissione europea e quindi una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
Sovvenzione diretta alla Società Toscana Aeroporti S.p.A.
1. Per contribuire alla ripresa dell’economia regionale, al fine di sostenere il principale nodo del sistema aeroportuale toscano in relazione alle criticità conseguenti all’emergenza COVID-19, assimilate dalla Commissione europea ai danni arrecati da calamità naturali o altri eventi eccezionali di cui all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Giunta regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione diretta fino a un massimo di 10.000.000,00 di euro per l'anno 2020 alla società di gestione degli scali toscani di Pisa e Firenze Toscana Aeroporti S.p.A.
2. La concessione della sovvenzione di cui al comma 1 è subordinata all’adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del TFUE.
3. La sovvenzione è riconosciuta fino al 100 per cento dei danni subiti per il periodo decorrente dal marzo al giugno 2020 nella misura in cui il singolo beneficiario può dimostrare un nesso causale diretto tra i danni subiti e le misure di contenimento del COVID-19. Il danno è calcolato sulla base della perdita dei ricavi, aeronautici e non aeronautici, detratti i costi evitati durante il periodo del risarcimento. Il calcolo viene effettuato confrontando i risultati della società, in riferimento ai due aeroporti di Pisa e Firenze, durante tale periodo di compensazione con i risultati durante lo stesso periodo, da marzo a giugno, dell'anno precedente.
4. La sovvenzione è riconosciuta al netto di qualsiasi importo recuperato da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per lo stesso danno.
5. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina le modalità per la concessione dell’aiuto di cui al comma 1.
Art. 2
Norma finanziaria
1. Per l’attuazione di quanto previsto all'articolo 1 è autorizzata la spesa massima di euro 10.000.000,00 per l’anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.
2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020, sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo per competenza e cassa:
anno 2020
- in diminuzione, Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020, per euro 5.000.000,00;
- in aumento, Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020, per euro 5.000.000,00.
Art. 3
1. L’articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2020, n. 75 (Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2020 – 2022) è abrogato.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.