Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93
Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019 .
Bollettino Ufficiale n. 125, parte prima, del 2 dicembre 2020
CAPO III
Norme finali
Art. 9
Copertura finanziaria
1. Dall’attuazione dell’articolo 2 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni contenute nella presente legge si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2020 – 2022, nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa nell’ambito degli equilibri complessivi di bilancio, calcolati ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e riportati nell’allegato D della legge regionale 27 novembre 2020, n. 94 (Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022. Terza variazione).
Art. 10
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.