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Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93

Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019 .

Bollettino Ufficiale n. 125, parte prima, del 2 dicembre 2020

CAPO III
Norme finali
Art. 9
Copertura finanziaria
1. Dall’attuazione dell’articolo 2 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni contenute nella presente legge si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2020 – 2022, nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa nell’ambito degli equilibri complessivi di bilancio, calcolati ai sensi dell’Sito esternoarticolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e riportati nell’allegato D della legge regionale 27 novembre 2020, n. 94 (Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022. Terza variazione).
Art. 10
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 6 agosto 2021, n. 31, art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 agosto 2021, n. 31, art. 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.