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Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93

Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019 .

Bollettino Ufficiale n. 125, parte prima, del 2 dicembre 2020

CAPO I
Disposizioni in materia di entrate
Art. 1
Proroga della riduzione dell'imposta regionale sulle concessioni di demanio idrico e delle relative aree
1. Per l'anno 2020 è ridotta del 100 per cento l'aliquota dell'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione). A decorrere dal 2021 all’imposta sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato si applica l’aliquota di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), della l.r. 2/1971 .
2. Per i pagamenti effettuati per l'intero ammontare dell'imposta per l'annualità 2020 ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della l.r. 2/1971 , dal 1° gennaio 2020 alla data di entrata in vigore della presente legge, viene disposta la restituzione dell’imposta.
Art. 2
Rinuncia all’adeguamento del tasso di inflazione
1. Per le annualità 2019 e 2020, al canone di concessioni di beni del demanio idrico e delle relative aree di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) e alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della medesima l.r. 80/2015 non è applicato l’aggiornamento determinato sulla base del tasso di inflazione programmato.
Art. 3
Norma finanziaria
1. Le minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, sono stimate in euro 1.390.000,00 per l'anno 2020 e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.
2. All’onere di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, stimato in euro 5.000,00 per l’anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 04 “Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 6 agosto 2021, n. 31, art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 agosto 2021, n. 31, art. 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.