Menù di navigazione

Legge regionale 10 novembre 2020, n. 92

Disposizioni concernenti il trattamento economico dei consiglieri regionali. Modifiche alla l.r. 3/2009 e alla l.r. 91/2020 .

Bollettino Ufficiale n. 116, parte prima, del 13 novembre 2020





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 9, comma 7, dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 14 settembre 2011, n. 148 ;


Visto il Sito esternodecreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 dicembre 2012, n. 213 ;


Vista la legge regionale 3 novembre 2020, n. 91 (Rimborso spese per l’esercizio del mandato dei consiglieri regionali e riduzione del trattamento economico in caso di emergenze epidemiologiche. Modifiche alla l.r. 3/2009 );


Considerato quanto segue:


1. Il Sito esternod.l. 138/2011 convertito dalla Sito esternol. 148/2011 e il Sito esternod.l. 174/2012 hanno inciso sull’ordinamento delle regioni stabilendo principi e criteri omogenei di contenimento della spesa in riferimento al personale politico regionale; il Sito esternod.l. 174/2012 convertito dalla Sito esternol. 213/2012 ha condizionato l’erogazione di gran parte dei trasferimenti erariali a favore delle regioni all’attuazione di detti criteri, nonché a numerosi altri adempimenti sempre ispirati al contenimento delle spese;


2. In applicazione dei principi dettati dalla legislazione statale ai fini della riduzione dei costi della politica regionale, la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della giunta regionale) è stata a suo tempo già modificata dalla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 85 (Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 “Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale”);


3. Sempre al fine di concorrere alla realizzazione all’obiettivo limitare la spesa per il funzionamento degli organi politici, si interviene nuovamente sulla disciplina regionale relativa all’indennità di funzione e al rimborso spese per l’esercizio del mandato riducendo la spesa connessa ad alcune ulteriori funzioni attribuite ai consiglieri regionali;


Approva la presente legge

Art. 1
Indennità di funzione. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 3/2009
1. L’articolo 5 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale) è sostituito dal seguente:
Art. 5 - Indennità di funzione
1. Ai titolari dell’indennità di carica di cui all’articolo 3 che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta, un’indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell’indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei deputati alla data del 1° dicembre 2011:
a) Presidente del Consiglio e Presidente della Giunta: 25 per cento;
b) Vicepresidente del Consiglio e componente della Giunta: 15 per cento;
c) Consigliere segretario del Consiglio, Portavoce dell’opposizione e presidente di gruppo consiliare: 10 per cento;
d) Vicepresidente di gruppo consiliare composto da almeno tredici consiglieri: 5 per cento;
e) Presidente di commissione: 8 per cento;
f) Vicepresidente e consigliere segretario di commissione: 4 per cento.
2. Le indennità di cui al comma 1 non sono cumulabili tra di loro. Al soggetto che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l’indennità più favorevole.
”.
Art. 2
Rimborso spese per l’esercizio del mandato. Modifiche all’articolo 6 bis della l.r. 3/2009
1. Il comma 3 dell’articolo 6 bis della l.r. 3/2009 è sostituito dal seguente:
3. La quota fissa di cui al comma 2, è così determinata:
a) componente della Giunta: euro 2.523,00;
b) Vicepresidente del Consiglio: euro 2.203,00;
c) Consigliere segretario del Consiglio e Portavoce dell’opposizione: euro 2.140,00;
d) Presidente di gruppo consiliare: euro 2.110,00;
e) Vicepresidente di gruppo consiliare composto da almeno tredici consiglieri: euro 1.988,00;
d) Presidente di commissione: euro 2.079,00;
e) Vicepresidente e segretario di commissione: euro 1.977,00;”.
f) Consigliere: euro 1.925,00.
”.
Art. 3
Riduzione del trattamento economico dei consiglieri in caso di emergenze epidemiologiche. Modifiche all’articolo 7 bis della l.r. 3/2009
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 bis della l.r. 3/2009 , è inserito il seguente:
1 bis. In caso di partecipazione alle sedute del Consiglio regionale di cui al comma 1, lettera b), secondo periodo, ai consiglieri che si collegano da remoto dall’esterno dei locali del Consiglio regionale si applica una riduzione del 5 per cento alla quota variabile di cui all’articolo 6 bis, comma 4.
”.
Art. 4
Riduzione del trattamento economico dei consiglieri in caso di emergenze epidemiologiche. Modifiche al preambolo della l.r. 91/2020
1. Dopo il punto 3 del preambolo della legge regionale 3 novembre 2020, n. 91 (Rimborso spese per l’esercizio del mandato dei consiglieri regionali e riduzione del trattamento economico in caso di emergenze epidemiologiche. Modifiche alla l.r. 3/2009 ), è inserito il seguente:
3 bis. sempre al fine di concorrere alla realizzazione dell’obiettivo di limitare la spesa per il funzionamento degli organi politici, si interviene nuovamente sulla l.r. 3/2009 prevedendo una riduzione della quota variabile mensile del rimborso spese ai consiglieri che si collegano da remoto dall’esterno dei locali del Consiglio regionale, nel caso di convocazione delle sedute del Consiglio
regionale contemporaneamente in presenza e telematica, anche ai fini della riduzione della partecipazione in presenza per motivi di sicurezza sanitaria;
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.