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Legge regionale 10 novembre 2020, n. 92

Disposizioni concernenti il trattamento economico dei consiglieri regionali. Modifiche alla l.r. 3/2009 e alla l.r. 91/2020 .

Bollettino Ufficiale n. 116, parte prima, del 13 novembre 2020

Art. 1
Indennità di funzione. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 3/2009
1. L’articolo 5 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale) è sostituito dal seguente:
Art. 5 - Indennità di funzione
1. Ai titolari dell’indennità di carica di cui all’articolo 3 che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta, un’indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell’indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei deputati alla data del 1° dicembre 2011:
a) Presidente del Consiglio e Presidente della Giunta: 25 per cento;
b) Vicepresidente del Consiglio e componente della Giunta: 15 per cento;
c) Consigliere segretario del Consiglio, Portavoce dell’opposizione e presidente di gruppo consiliare: 10 per cento;
d) Vicepresidente di gruppo consiliare composto da almeno tredici consiglieri: 5 per cento;
e) Presidente di commissione: 8 per cento;
f) Vicepresidente e consigliere segretario di commissione: 4 per cento.
2. Le indennità di cui al comma 1 non sono cumulabili tra di loro. Al soggetto che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l’indennità più favorevole.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.