Legge regionale 10 novembre 2020, n. 92
Disposizioni concernenti il trattamento economico dei consiglieri regionali. Modifiche alla l.r. 3/2009 e alla l.r. 91/2020 .
Bollettino Ufficiale n. 116, parte prima, del 13 novembre 2020
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 9, comma 7, dello Statuto;
Visto il


Visto il


Vista la legge regionale 3 novembre 2020, n. 91 (Rimborso spese per l’esercizio del mandato dei consiglieri regionali e riduzione del trattamento economico in caso di emergenze epidemiologiche. Modifiche alla l.r. 3/2009 );
Considerato quanto segue:
1. Il





2. In applicazione dei principi dettati dalla legislazione statale ai fini della riduzione dei costi della politica regionale, la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della giunta regionale) è stata a suo tempo già modificata dalla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 85 (Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 “Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale”);
3. Sempre al fine di concorrere alla realizzazione all’obiettivo limitare la spesa per il funzionamento degli organi politici, si interviene nuovamente sulla disciplina regionale relativa all’indennità di funzione e al rimborso spese per l’esercizio del mandato riducendo la spesa connessa ad alcune ulteriori funzioni attribuite ai consiglieri regionali;
Approva la presente legge