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Legge regionale 3 novembre 2020, n. 91

Rimborso spese per l’esercizio del mandato dei consiglieri regionali e riduzione del trattamento economico in caso di emergenze epidemiologiche. Modifiche alla l.r. 3/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 114, parte prima, dell' 11 novembre 2020

Art. 1
Riduzione del trattamento economico dei consiglieri in caso di emergenze epidemiologiche. Inserimento dell’articolo 7 bis nella l.r. 3/2009
1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), è inserito il seguente:
Art. 7 bis - Riduzione del rimborso spese dei consiglieri in caso di emergenze epidemiologiche
1. Ai consiglieri regionali non è corrisposta la quota variabile mensile del rimborso spese per l’esercizio del mandato prevista dall’articolo 6 bis, commi 2 e 4, qualora si verifichi uno dei seguenti casi relativi ad esigenze di tutela della salute a fronte di emergenze epidemiologiche:
a) chiusura della sede del Consiglio regionale per un periodo superiore a quindici giorni nel mese solare;
b) convocazione in modalità telematica, per un periodo superiore a quindici giorni nel mese solare, di tutti i seguenti organi: Consiglio regionale, Ufficio di Presidenza, Conferenza di programmazione dei lavori e commissioni consiliari; tale disposizione non si applica in caso di convocazione contemporaneamente in presenza e telematica, ai fini della riduzione della partecipazione in presenza alle sedute e riunioni per motivi di sicurezza sanitaria.
2. In caso di assenza alle sedute telematiche si applica l’articolo 7, comma 3.
3. A fini della tutela della salute in relazione a emergenze epidemiologiche e in casi certificati, il Presidente del Consiglio regionale può autorizzare singoli consiglieri a partecipare in modalità telematica ai lavori del Consiglio regionale, dell’Ufficio di Presidenza, della Conferenza di programmazione dei lavori e delle commissioni consiliari. In tale caso, qualora l’autorizzazione sia concessa per un periodo superiore a quindici giorni, si applicano i commi 1 e 2.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.