Menù di navigazione

Legge regionale 3 novembre 2020, n. 91

Rimborso spese per l’esercizio del mandato dei consiglieri regionali e riduzione del trattamento economico in caso di emergenze epidemiologiche. Modifiche alla l.r. 3/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 114, parte prima, dell' 11 novembre 2020





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ,


Visto l'articolo 9, comma 7, dello Statuto,


Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della giunta regionale);


Considerato quanto segue:


1. il perdurare dell'emergenza epidemiologica causata dal COVID-19 ha imposto nuove considerazioni in merito alla vigente disciplina del trattamento economico dei consiglieri regionali, in particolare per quanto riguarda la corresponsione della quota variabile del rimborso spese per l’esercizio del mandato prevista dall'articolo 6 bis, comma 2, della l.r. 3/2009 ;


2. si prevede quindi in termini generali che, a fronte di emergenze epidemiologiche, quale quella attuale causata dal COVID-19, non venga corrisposta ai consiglieri regionali la quota variabile mensile del rimborso spese qualora, per la tutela della salute di consiglieri stessi e personale del Consiglio regionale, sia stabilita, per un periodo superiore ai quindici giorni nel mese solare, la chiusura della sede del Consiglio regionale, ovvero sia disposta la convocazione in modalità telematica di quest'ultimo, del suo Ufficio di presidenza, della Conferenza di programmazione dei lavori e delle commissioni consiliari; in tali ipotesi è infatti assente lo spostamento territoriale per tutti i consiglieri regionali componenti gli organi citati;


3. la quota variabile mensile del rimborso spese è comunque corrisposta in caso di convocazione contemporaneamente in presenza e telematica degli organi citati al punto 2, ai fini della riduzione della partecipazione in presenza alle sedute per motivi di sicurezza sanitaria;


3 bis. sempre al fine di concorrere alla realizzazione dell’obiettivo di limitare la spesa per il funzionamento degli organi politici, si interviene nuovamente sulla l.r. 3/2009 prevedendo una riduzione della quota variabile mensile del rimborso spese ai consiglieri che si collegano da remoto dall’esterno dei locali del Consiglio regionale, nel caso di convocazione delle sedute del Consiglio regionale contemporaneamente in presenza e telematica, anche ai fini della riduzione della partecipazione in presenza per motivi di sicurezza sanitaria;(1)

Punto inserito con l.r. 10 novembre 2020, n. 92, art. 4.



4. appare necessario prevedere anche che, a fronte di emergenze epidemiologiche e in casi certificati, il Presidente del Consiglio regionale possa autorizzare singoli consiglieri regionali a partecipare in via telematica ai lavori del Consiglio regionale, dell’Ufficio di Presidenza, della Conferenza di programmazione dei lavori e delle commissioni consiliari; in tale caso non viene corrisposta ai singoli interessati la quota variabile mensile del rimborso spese.


Approva la presente legge



Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.