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Legge regionale 24 luglio 2020, n. 69

Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020

Art. 8
Inquadramento del personale giornalistico Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 9/2011
1. L'articolo 5 della l.r. 9/2011 è sostituito dal seguente:
Art. 5 Inquadramento del personale giornalistico
1. Ai sensi dell'
articolo 1 della legge regionale 24 luglio 2020, n. 69
(Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla
l.r. 43/2006
e alla
l.r. 9/2011
), il personale giornalista appartenente al ruolo unico regionale in servizio a tempo indeterminato
presso l'Ufficio stampa del Consiglio regionale, è inquadrato nella categoria D del contratto
collettivo nazionale (CCNL) Funzioni locali, con attribuzione dello stato giuridico e del trattamento economico corrispondente alla categoria di inquadramento.
2. Al personale di cui al comma 1 è attribuito un assegno ad personam, ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio2020-2022), riassorbibile nelle modalità e nelle misure definite dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro, per la remunerazione delle differenze retributive con il trattamento economico più favorevole attualmente in godimento e col mantenimento della parità di trattamento retributivo.

Note del Redattore:

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2. La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 212 del 20 luglio 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2, 3 e 5, e dell’art. 8 della legge della Regione Toscana 24 luglio 2020, n. 69 ed ora abrogato con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

3. La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 212 del 20 luglio 2021 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Toscana 24 luglio 2020, n. 69 nella parte in cui prevede che i risparmi che conseguono al progressivo riassorbimento dell’assegno ad personam di cui all’art. 1, comma 2, conferiti al fondo per il trattamento accessorio del personale, possano concorrere a superare il limite di cui all’Sito esternoart. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 , recante «Modifiche e integrazioni al Sito esternodecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), Sito esternodella legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», ed ora abrogato con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 46

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.