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Legge regionale 24 luglio 2020, n. 69

Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020

Art. 6
Organizzazione. Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 9/2011
1. L'articolo 3 della l.r. 9/2011 è sostituito dal seguente:
Art. 3 Organizzazione
1. All'Ufficio stampa è assegnato personale iscritto all'Albo nazionale dei giornalisti per
lo svolgimento delle attività di informazione di cui all'articolo 1 e personale con profilo adeguato allo
svolgimento dell'attività di segreteria e di supporto tecnico, amministrativo e contabile, nonché alla gestione delle risorse finanziarie assegnate alle funzioni del settore e all'adozione degli atti in ordine alla stipula di contratti e convenzioni funzionali all'efficace svolgimento dei compiti dello stesso
2. Ai dipendenti assegnati al settore si applica esclusivamente lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale funzioni locali.
”.

Note del Redattore:

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2. La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 212 del 20 luglio 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2, 3 e 5, e dell’art. 8 della legge della Regione Toscana 24 luglio 2020, n. 69 ed ora abrogato con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 45.

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3. La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 212 del 20 luglio 2021 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Toscana 24 luglio 2020, n. 69 nella parte in cui prevede che i risparmi che conseguono al progressivo riassorbimento dell’assegno ad personam di cui all’art. 1, comma 2, conferiti al fondo per il trattamento accessorio del personale, possano concorrere a superare il limite di cui all’Sito esternoart. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 , recante «Modifiche e integrazioni al Sito esternodecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), Sito esternodella legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», ed ora abrogato con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 46

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.