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Legge regionale 24 luglio 2020, n. 69

Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020

Art. 8
Inquadramento del personale giornalistico Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 9/2011
1. L'articolo 5 della l.r. 9/2011 è sostituito dal seguente:
Art. 5 Inquadramento del personale giornalistico
1. Ai sensi dell'
articolo 1 della legge regionale 24 luglio 2020, n. 69
(Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla
l.r. 43/2006
e alla
l.r. 9/2011
), il personale giornalista appartenente al ruolo unico regionale in servizio a tempo indeterminato
presso l'Ufficio stampa del Consiglio regionale, è inquadrato nella categoria D del contratto
collettivo nazionale (CCNL) Funzioni locali, con attribuzione dello stato giuridico e del trattamento economico corrispondente alla categoria di inquadramento.
2. Al personale di cui al comma 1 è attribuito un assegno ad personam, ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio2020-2022), riassorbibile nelle modalità e nelle misure definite dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro, per la remunerazione delle differenze retributive con il trattamento economico più favorevole attualmente in godimento e col mantenimento della parità di trattamento retributivo.
(2)

2. La Corte costituzionale con sentenza n. 212 del 20 luglio 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2, 3 e 5, e dell’art. 8 della legge della Regione Toscana 24 luglio 2020, n. 69


Note del Redattore:

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2. La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 212 del 20 luglio 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2, 3 e 5, e dell’art. 8 della legge della Regione Toscana 24 luglio 2020, n. 69

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3. La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 212 del 20 luglio 2021 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Toscana 24 luglio 2020, n. 69 nella parte in cui prevede che i risparmi che conseguono al progressivo riassorbimento dell’assegno ad personam di cui all’art. 1, comma 2, conferiti al fondo per il trattamento accessorio del personale, possano concorrere a superare il limite di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»