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Legge regionale 7 agosto 2020, n. 82

Disposizioni relative alle linee guida regionali in materia di economia circolare e all’installazione degli impianti fotovoltaici a terra. Modifiche alla l.r. 34/2020 e alla l.r. 11/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 81, parte prima, del 12 agosto 2020

Art. 2
1. [Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 11/2011 è inserito il seguente:
1 bis. Fatte salve le aree individuate all’articolo 5, nelle aree rurali come definite dall’articolo 64 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e identificate negli strumenti della pianificazione territoriale e negli altri atti di governo del territorio di cui alla stessa l.r. 65/2014 , è ammessa la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra fino alla potenza massima, per ciascun impianto, di 8.000 chilowatt elettrici. ”.(1)

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 177/2021, pubblicata sulla G.U., 1° serie speciale, del 4 agosto 2021, n. 31, si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1, 2 e 3, di questa legge.

2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 9 della l.r. 11/2011 è inserito il seguente:
1 ter. Nelle aree rurali di cui al comma 1 bis, per gli impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1.000 chilowatt elettrici l’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio è rilasciata previa intesa con il comune o i comuni interessati dall’impianto. ”.(1)

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 177/2021, pubblicata sulla G.U., 1° serie speciale, del 4 agosto 2021, n. 31, si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1, 2 e 3, di questa legge.

3. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 9 della l.r. 11/2011 è inserito il seguente:
1 quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente comma, relativi all’autorizzazione unica di cui all’Sito esternoarticolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) o al provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’Sito esternoarticolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).”].(1)

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 177/2021, pubblicata sulla G.U., 1° serie speciale, del 4 agosto 2021, n. 31, si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1, 2 e 3, di questa legge.


Note del Redattore:

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 177/2021 , pubblicata sulla G.U., 1° serie speciale, del 4 agosto 2021, n. 31, si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1, 2 e 3, di questa legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.