Menù di navigazione

Legge regionale 6 agosto 2020, n. 81

Promozione delle politiche giovanili regionali.

Bollettino Ufficiale n. 80, parte prima, del 10 agosto 2020





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 31, comma secondo, della Costituzione “La Repubblica protegge la maternità, l'infanzia, la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”;


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto che annovera fra le finalità principali della Regione il diritto al lavoro, all’istruzione, alla formazione permanente, alla conoscenza;


Visto il regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;


Vista la risoluzione del Consiglio dell’Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su un quadro di cooperazione europea in materia di gioventù: La strategia dell’Unione europea per la gioventù 2019-2027 (2018/C 456/01);


Vista la legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti) ed in particolare il sostegno di iniziative di sensibilizzazione della società civile, con particolare riguardo ai giovani ed al sostegno per la vita sicura e solidale nella città;


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);


Vista la legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale);


Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);


Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011) ed in particolare:


a) il capo I bis (Misure a sostegno dell’autonomia abitativa dei giovani) del titolo VII, come introdotto dalla legge regionale 29 giugno 2011, n. 25 ;


b) l’articolo 125, per il quale la Regione agevola il ricorso al microcredito necessario a realizzare un’idea o un progetto imprenditoriale o professionale in assenza di adeguate risorse proprie, in modo prioritario ai giovani tra i venti e i trentacinque anni.


Vista la legge regionale 28 luglio 2011, n. 34 (Parlamento regionale degli studenti della Toscana);


Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);


Vista la legge regionale 28 novembre 2014, n. 72 (Norme sulla competitività del sistema produttivo toscano. Modifiche alla l.r. 35/2000 , alla l.r. 17/2006 , alla l.r. 53/2008 e alla l.r. 18/2011 ), che ha introdotto misure apposite per il sostegno alla costituzione di imprese di giovani, confermate nella l.r. 71/2017 ;


Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );


Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001 ) e, in particolare, il capo IV sul premio regionale “Innovazione - Made in Tuscany”, quale intervento a cadenza annuale a sostegno della ricerca e dell’innovazione tecnologica e per la promozione dell’iniziativa giovanile;


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) e, in particolare, le misure di sostegno al modello di orto urbano da diffondere sul territorio regionale, nella cui gestione sono coinvolte prioritariamente strutture associative costituite da giovani;


Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese) ed in particolare:


a) l’articolo 1 per il quale la Regione persegue la “finalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione, con particolare attenzione a quelle giovanile";


b) l’articolo 3, comma 1, lettera h, sul sostegno alla “costituzione di imprese da parte di giovani”.


Vista la legge regionale 13 novembre 2018, n. 61 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010 ) che prevede, fra le finalità individuate, all'articolo 1, comma 1, lettera e), la promozione e valorizzazione dell’identità toscana e lo sviluppo delle politiche giovanili e dei diritti;


Visto il parere istituzionale favorevole espresso dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 4 giugno 2019;


Considerato quanto segue:


1. Dal 2011 è attivo “Giovanisì”, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani, attraverso il quale si è intervenuti, in modo consistente, a favore delle giovani generazioni, mediante un sistema di politiche integrate e trasversali finanziate con risorse regionali, nazionali ed europee;


2. L’obiettivo principale del progetto è quello di favorire il processo di transizione dei giovani verso l’autonomia, attraverso il potenziamento e la promozione delle opportunità legate al diritto allo studio e alla formazione, il sostegno a percorsi per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, la facilitazione per l’avvio di “start up”, la valorizzazione di percorsi di cittadinanza attiva e il sostegno all'autonomia abitativa;


3. Il progetto Giovanisì è stato inserito nel programma regionale di sviluppo (PRS) 2011 – 2015 fra i progetti integrati di sviluppo come progetto di interesse regionale, e nuovamente previsto nel PRS 2016 – 2020 tra i ventiquattro progetti strategici;


4. La Giunta regionale, per quanto di sua competenza, per lo svolgimento delle azioni riferite al progetto, ha deciso di avvalersi di una struttura dedicata, denominata Giovanisì;


5. Con l’obiettivo di promuovere e informare i destinatari sulle opportunità del progetto in modo efficace, Giovanisì, dal 2011, ha strutturato una comunicazione coordinata e multicanale su diversi strumenti di informazione e comunicazione, sia online, sia offline, che ha permesso di raggiungere un’ampia platea di potenziali beneficiari e ha consentito agli utenti di entrare in contatto con il progetto attraverso numerose modalità;


6. Dal 2014 al progetto Giovanisì si è affiancata la “Garanzia giovani in Toscana”, un programma promosso dall’Unione europea e rivolto ai giovani cosiddetti NEET (not in education, employment or training), giovani che non studiano e non lavorano, tra i 15 e i 29 anni, al fine di offrire loro un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di tirocinio o di formazione, entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale;


7. L’attenzione si è rivolta anche alle forme di consultazione e partecipazione e, in questi anni, sono stati costruiti interventi volti a sperimentare nuove prassi sul territorio regionale per sviluppare modelli di intervento innovativi.


8. Inoltre, nell’ambito del progetto Giovanisì è stato istituito il Tavolo Giovani che coinvolge i rappresentanti di oltre quaranta realtà toscane che comprendono il terzo settore, le realtà produttive, le associazioni di categoria e i sindacati, con le finalità di contribuire allo scambio di buone prassi, al dialogo tra i soggetti aderenti e le strutture della Giunta regionale, compresa la costruzione di una cultura inclusiva e innovativa di gestione delle politiche pubbliche;


9. Si vuole quindi consolidare l’esperienza maturata fino ad oggi, compreso il modello di governo e organizzazione, dandole rilievo legislativo, ed aprirla verso sviluppi ulteriori per confermare la Toscana come Regione di primo piano per le politiche giovanili;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.