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Legge regionale 6 agosto 2020, n. 80

Disposizioni in materia di ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003 .

Bollettino Ufficiale n. 80, parte prima, del 10 agosto 2020

Art. 6
Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 30/2003
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 24 della l.r. 30/2003 è inserito il seguente:
5 bis. L’imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche che nel corso dell’anno solare per più di tre volte omette di trasmettere la comunicazione di cui all’articolo 10, comma 1, o la trasmette parzialmente o totalmente non compilata, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni omissione o trasmissione parzialmente o totalmente non compilata.
”.
2. Dopo la lettera b) del comma 6 dell’articolo 24 è aggiunta la seguente:
b bis) classificazione non conforme rispetto ai requisiti esposti in azienda o rispetto al livello dichiarato al SUAP competente.
”.
3. Il comma 6 bis dell’articolo 24 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
6 bis. L’imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 400,00 ad euro 2.000,00 per ogni tipologia di prodotto non conforme a quanto stabilito dalla presente legge e dal regolamento di attuazione, acquistato o utilizzato per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande.
”.
4. Al comma 8 dell’articolo 24 della l.r. 30/2003 le parole “
commi 1, 2, 3, 5, 6 ter, 6 quater e 6 quinquies
” sono sostituite dalle seguenti: “
commi 1, 2, 3, 5, 5 bis, 6 ter, 6 quater e 6 quinquies
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.