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Legge regionale 6 agosto 2020, n. 80

Disposizioni in materia di ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003 .

Bollettino Ufficiale n. 80, parte prima, del 10 agosto 2020

Art. 8
Norme transitorie
1. Fermo restando il rispetto dei limiti massimi derivanti dalla principalità dell’attività agricola, i limiti numerici di cui al comma 1, lettere a) e b), numeri 2), 3) e 4) e al comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 30/2003 , come sostituito dall’articolo 2, non si applicano alle aziende agrituristiche che svolgono ospitalità in spazi aperti, alla data dell’entrata in vigore della presente legge, nel caso in cui tali limiti siano più restrittivi rispetto alla situazione esistente. Tali aziende non possono comunque incrementare ulteriormente il numero autorizzato degli ospiti e delle piazzole, compreso il numero delle piazzole allestite dall’imprenditore agricolo.
2. Ai procedimenti conseguenti le istanze di permesso di costruire e le segnalazioni certificate d’inizio attività (SCIA) già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi l’articolo 17 della l.r. 30/2003 nel testo vigente alla data di presentazione delle istanze e delle SCIA.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.