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Legge regionale 6 agosto 2020, n. 79

Fondazione per la formazione politica e istituzionale

Bollettino Ufficiale n. 80, parte prima, del 10 agosto 2020





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale



Visto l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Considerato quanto segue:


1. Alla luce della crescente complessità sociale, culturale ed economica in cui si trovano oggi ad operare le amministrazioni di ogni livello, risulta fondamentale individuare e predisporre itinerari di formazione politico-scientifica e amministrativa che, in armonia con i valori costituzionali e con le finalità dello Statuto regionale, mirino a qualificare sempre più, anche in futuro, l’impegno nelle istituzioni e ad incrementare la capacità di analisi e di governo degli eletti negli enti locali;


2. È importante, a tal fine, che la Regione ed in particolare il Consiglio regionale quale massimo organo di rappresentanza della comunità toscana, promuova, nelle forme più idonee, la formazione politica ed istituzionale dei giovani consiglieri e amministratori che espletano il loro mandato negli enti locali e nell’amministrazione regionale;


3. Al perseguimento di tale scopo risulta particolarmente adeguata la costituzione di una fondazione che abbia il Consiglio regionale quale socio fondatore e che veda la partecipazione di ulteriori soggetti quali, ad esempio, le associazioni rappresentative degli enti locali;


4. Tra queste sarà da considerarsi di primaria importanza l’apporto dell'unione delle province italiane (UPI) della Toscana e, in particolare, anche alla luce della centralità rivestita dai comuni all’interno del complessivo tessuto amministrativo, dell’associazione regionale dei comuni della Toscana (ANCI-Toscana), in modo da valorizzare appieno una delle finalità principali della fondazione, consistente nell’attività di formazione in favore della rappresentanza politico-elettiva che opera a livello locale al fine di fornire gli strumenti per gestire al meglio la crescente complessità dell’attività di governo territoriale;

5. È opportuno, infine, dal punto di vista operativo, che tale fondazione possa avvalersi delle risorse strumentali messe a disposizione dal Consiglio regionale, funzionali anche ad uno sviluppo sinergico delle attività formative della fondazione stessa, da svolgersi a titolo gratuito;


Approva la presente legge


Art. 1
Costituzione e finalità
1. Il Consiglio regionale promuove la costituzione della Fondazione per la formazione politica e istituzionale, di seguito denominata “Fondazione”.
2. La Fondazione ha la finalità di curare la formazione politica e istituzionale dei giovani consiglieri e amministratori degli enti locali e della Regione, mediante attività formative e scientifiche.
3. Il Consiglio regionale è autorizzato a partecipare alla Fondazione quale socio fondatore. Alla Fondazione possono partecipare associazioni rappresentative degli enti locali e altri soggetti individuati dallo statuto.
Art. 2
Statuto
1. Il Consiglio regionale, con deliberazione, approva lo statuto della Fondazione.
2. Il presidente del Consiglio regionale provvede agli atti necessari alla costituzione della Fondazione stessa.
3. Lo statuto disciplina gli organi della Fondazione attribuendone la nomina al Consiglio regionale.
4. Lo statuto prevede che la partecipazione agli organi di gestione della Fondazione sia a titolo gratuito.
5. Lo statuto prevede inoltre:
a) lo svolgimento dell’attività della Fondazione in collaborazione con la Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo e, previa intesa, in collaborazione con il Centro di documentazione cultura della legalità democratica e con università, istituti e centri culturali;
b) l’accesso alle attività formative della Fondazione gratuito e riservato a consiglieri e amministratori degli enti locali e della Regione di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni;
c) che le attività formative della Fondazione siano prioritariamente orientate a promuovere lo studio e la conoscenza delle materie afferenti all’attività politico-amministrativa, con particolare riferimento alle discipline della scienza politica e dell’amministrazione, alle politiche di genere, del diritto, dell’economia, della contabilità pubblica, della storia e della sociologia;
d) l’apporto partecipativo dei soci della Fondazione.
Art. 3
Sede
1. Il Consiglio regionale mette a disposizione della Fondazione la sede e le risorse strumentali necessarie al suo funzionamento.
Art. 4
Fondo patrimoniale e contributi
1. Il Consiglio regionale concorre alla costituzione del fondo patrimoniale della Fondazione con la somma di euro 50.000,00 e conferisce, inoltre, alla Fondazione un contributo di euro 50.000,00 per le spese di istituzione e funzionamento relative all’anno 2020.
2. A partire dall’anno successivo a quello della sua costituzione, il Consiglio regionale conferisce alla Fondazione un contributo annuo per le spese di funzionamento nel limite massimo di euro 100.000,00 per le annualità 2021 e 2022. Per gli esercizi successivi l’importo del contributo annuo per le spese di funzionamento è determinato con il bilancio del Consiglio medesimo.
Art. 5
Norma finanziaria
1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge per la costituzione del fondo patrimoniale della Fondazione, per l’annualità 2020 si fa fronte per euro 50.000 con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2021-2022 del Consiglio regionale - esercizio 2020 di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti“ Programma 3 “Altri fondi”. Titolo 2 “Spese in conto capitale”
2. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge per le spese di funzionamento della Fondazione, per l’annualità 2020 si fa fronte per euro 50.000 con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2021-2022 del Consiglio regionale - esercizio 2020 - di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti“ Programma 3 “Altri fondi”. Titolo 1 “Spese correnti “.
3. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge per le spese di funzionamento della Fondazione per l’annualità 2021 e 2022 si fa fronte per euro 100.000 con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2021-2022 del Consiglio regionale - esercizi 2021 e 2022 - di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti“ Programma 3 “Altri fondi”. Titolo 1 “Spese correnti “
4. Per la copertura degli oneri finanziari successivi al triennio 2020-2021-2022, l’importo complessivo del finanziamento per le spese di funzionamento è determinato con il bilancio del Consiglio regionale.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.