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Legge regionale 6 agosto 2020, n. 79

Fondazione per la formazione politica e istituzionale

Bollettino Ufficiale n. 80, parte prima, del 10 agosto 2020





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale



Visto l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Considerato quanto segue:


1. Alla luce della crescente complessità sociale, culturale ed economica in cui si trovano oggi ad operare le amministrazioni di ogni livello, risulta fondamentale individuare e predisporre itinerari di formazione politico-scientifica e amministrativa che, in armonia con i valori costituzionali e con le finalità dello Statuto regionale, mirino a qualificare sempre più, anche in futuro, l’impegno nelle istituzioni e ad incrementare la capacità di analisi e di governo degli eletti negli enti locali;


2. È importante, a tal fine, che la Regione ed in particolare il Consiglio regionale quale massimo organo di rappresentanza della comunità toscana, promuova, nelle forme più idonee, la formazione politica ed istituzionale dei giovani consiglieri e amministratori che espletano il loro mandato negli enti locali e nell’amministrazione regionale;


3. Al perseguimento di tale scopo risulta particolarmente adeguata la costituzione di una fondazione che abbia il Consiglio regionale quale socio fondatore e che veda la partecipazione di ulteriori soggetti quali, ad esempio, le associazioni rappresentative degli enti locali;


4. Tra queste sarà da considerarsi di primaria importanza l’apporto dell'unione delle province italiane (UPI) della Toscana e, in particolare, anche alla luce della centralità rivestita dai comuni all’interno del complessivo tessuto amministrativo, dell’associazione regionale dei comuni della Toscana (ANCI-Toscana), in modo da valorizzare appieno una delle finalità principali della fondazione, consistente nell’attività di formazione in favore della rappresentanza politico-elettiva che opera a livello locale al fine di fornire gli strumenti per gestire al meglio la crescente complessità dell’attività di governo territoriale;

5. È opportuno, infine, dal punto di vista operativo, che tale fondazione possa avvalersi delle risorse strumentali messe a disposizione dal Consiglio regionale, funzionali anche ad uno sviluppo sinergico delle attività formative della fondazione stessa, da svolgersi a titolo gratuito;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.