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Legge regionale 5 agosto 2020, n. 78

Disposizioni per la realizzazione di interventi edilizi di tipo sperimentale in materia di alloggi sociali a seguito dell'emergenza da COVID-19.

Bollettino Ufficiale n. 80, parte prima, del 10 agosto 2020

Art. 1
Sottoscrizione di quote del Fondo Housing Toscana InvestiRE S.g.r. s.p.a. per la realizzazione di interventi sperimentali in materia di alloggi sociali a seguito dell’emergenza da Covid-19
1. Per l’anno 2020 è autorizzata la spesa massima di euro due milioni per la sottoscrizione di quote del Fondo Housing Toscana InvestiRe S.g.r. S.p.a, allo scopo di promuovere la realizzazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea), con interventi di tipo innovativo e sperimentale a seguito dell'emergenza da Covid-19.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati a:
a) intervenire sul territorio della Toscana coinvolgendo la Regione nelle relative scelte strategiche, per garantire il coordinamento con gli strumenti della politica abitativa regionale e potenziare gli effetti sociali della partecipazione;
b) incentivare una nuova qualità dell’abitare che tenga conto delle criticità emerse nell’attuale sistema urbanistico-edilizio a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
c) promuovere un modello abitativo “post pandemia" basato su una progettazione architettonica di modelli residenziali innovativi, realizzando forme di edilizia ispirata a nuove concezioni per fornire una risposta adeguata all'evoluzione del fabbisogno abitativo, promuovendo interventi volti ad innalzare la qualità del vivere e dell'abitare, attraverso la riqualificazione e l'incremento del patrimonio edilizio esistente;
d) sviluppare modalità innovative di erogazione dei servizi, favorendo la diffusione di sistemi abitativi maggiormente integrati con la tecnologia, migliorando al contempo la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini.
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2.
Art. 2
Criteri prestazionali per la realizzazione degli interventi
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 2, è sottoscritto da Regione Toscana e InvestiRE S.g.r. S.p.a. uno specifico protocollo di intesa che stabilisca i criteri prestazionali prioritari da perseguire nella progettazione e realizzazione degli interventi sperimentali, secondo la normativa vigente, nel rispetto dei seguenti punti:
a) favorire interventi connessi allo spazio urbano, privilegiando il recupero e la realizzazione di organismi edilizi che assicurino prossimità delle residenze ai servizi, alle strutture lavorative e ricreative, finalizzati alla riduzione degli spostamenti e del pendolarismo;
b) privilegiare soluzioni ecosostenibili, di innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti;
c) prevedere spazi in grado di garantire l'interrelazione dell'utenza con l'ambiente esterno, valorizzando elementi edilizi quali balconi, terrazzi e logge, cortili e giardini anche condominiali, nonché tutti gli spazi intermedi in generale che possono svolgere ruoli importanti, anche dal punto di vista ambientale, in coerenza con il “Green Building Approach”;
d) garantire l'accessibilità e la flessibilità degli spazi, al fine di rendere gli alloggi utilizzabili anche per altre funzioni oltre a quelle strettamente abitative, con interventi che privilegino dimensioni degli alloggi adeguate e confortevoli per utilizzi differenziati e permanenze prolungate, contemplando anche l'inserimento di spazi e piani flessibili da destinare alle diverse esigenze della comunità, quali, a titolo esemplificativo, smart working, smart learning, attività culturali, svago, fitness, socialità e assistenza sanitaria;
e) prevedere negli alloggi la dotazione di spazi di filtro e disimpegno, in particolare modo nelle zone di ingresso, al fine di garantire una maggiore separazione tra ambiente esterno e ambiente domestico;
f) sviluppare modalità innovative di erogazione dei servizi, favorendo la diffusione di sistemi abitativi maggiormente integrati con strumenti informativi e di telemedicina volti a garantire elevati livelli di salubrità, definendo nuovi sistemi per il trattamento dell'aria all'interno degli ambienti, prevedendo la presenza di "sistemi salute", attrezzando gli alloggi con strumenti utili a individuare lo stato di salute dell'utenza, sul modello del “kit salute” (saturimetro, termometro, attacco per erogatore ossigeno, possibilità di connessione alle strutture sanitarie territoriali), prevedendo presidi per le sanificazione dei luoghi (lampade a raggi UV).
2. Anteriormente alla sottoscrizione delle quote di cui all’articolo 1, comma 1, da parte della Regione Toscana, InvestiRE S.g.r. S.p.a. presenta un progetto di investimento che tenga conto dei criteri prestazionali prioritari di cui al comma 1.
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Art. 3
Copertura finanziaria
1. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 1, è autorizzata la spesa massima di euro due milioni, cui si fa fronte con le risorse stanziate sulla Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020, per competenza e cassa di uguale importo:
Anno 2020
- In diminuzione, Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro due milioni;
- In aumento, Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie”, per euro due milioni.
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Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.