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Legge regionale 4 agosto 2020, n. 77

Disposizioni urgenti in materia di rimborsi per l’esercizio del mandato dei consiglieri regionali durante il periodo di emergenza epidemiologica causata da COVID-19.

Bollettino Ufficiale n. 79, parte prima, del 7 agosto 2020





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 8 dello Statuto,


Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);


Considerato quanto segue


1. L’articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2012, n. 213 (Conversione in legge, con modificazioni, Sito esternodel decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”), ha previsto che ogni regione dovesse definire le indennità di funzione, di carica, nonché le spese di esercizio del mandato, nei limiti del tetto massimo definito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;


2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nella seduta del 30 ottobre 2012, ha definito i suddetti tetti massimi e, conseguentemente, la Regione Toscana con la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 85 (Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 “Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale”), ha disciplinato le relative indennità;


3. In particolare, è stato inserito l’articolo. 6 bis nella l.r. 3/2009 , il quale ha previsto e quantificato il rimborso spese per l’esercizio di mandato, con l’introduzione, al comma 4, di un metodo di calcolo volto alla forfetizzazione mensile del rimborso spese in maniera onnicomprensiva, concernente quindi ogni tipologia di spesa, spesa differenziata per ogni consigliere in base al suo luogo di residenza;


4. Il criterio previsto dall’articolo 6 bis, comma 4, della l.r. 3/2009 , va applicato a tutti i consiglieri regionali nell’ambito del metodo di calcolo per la quantificazione del rimborso spese dell’esercizio del mandato che prescinde dall’effettiva presenza in sede e dal rimborso per spese di viaggio, come dimostra l’abrogazione dell’articolo 8 da parte della l.r. 85/2012 , che prevedeva il rimborso delle spese di trasporto;


5. L’articolo 6 bis della l.r. 3/2009 configura un diritto soggettivo all’intera corresponsione mensile per ogni mese dell’anno, rendendo non disponibile al singolo consigliere regionale la rinuncia alla percezione degli importi ivi previsti;


6. Sussiste la volontà dei consiglieri regionali di corrispondere un contributo di solidarietà in relazione alla crisi derivata dall’emergenza epidemiologica insorta a seguito del contagio causato da COVID-19;


7. Alla luce della configurazione giuridica dell’istituto regolato dall’articolo 6 bis della l.r. 3/2009 , a fronte della suddetta volontà dei consiglieri regionali di contribuire in modo solidale alle situazioni di crisi derivanti all’emergenza epidemiologica insorta a seguito del contagio causato da COVID-19, è indispensabile autorizzare tale intervento con una specifica previsione legislativa;


8. In considerazione dei tempi di svolgimento delle procedure relative alle trattenute e dell’approssimarsi della fine della legislatura, è indispensabile che la presente legge entri in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.