Legge regionale 4 agosto 2020, n. 76
Bilancio di previsione finanziario 2020- 2022. Assestamento e seconda variazione.
Bollettino Ufficiale n. 79, parte prima, del 7 agosto 2020
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione ;
Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e in particolare l’articolo 50;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 81 (Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022);
Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 30 giugno 2020 ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);
Considerato quanto segue:
1. In base alle risultanze del rendiconto relativo all’esercizio 2019 risulta necessario procedere all’aggiornamento degli stati previsionali della competenza e della cassa, nonché del risultato di amministrazione presunto per il 2019;
2. Conseguentemente, occorre procedere a rendere definitivi i dati previsti in via presuntiva dalla legge di bilancio ed all’iscrizione della componente negativa del risultato di amministrazione;
3. Risulta necessario intervenire con una variazione del Bilancio di previsione 2020-2022 finalizzata al recupero dello squilibrio derivante dalla perdita di entrate connesse all’emergenza Covid-19 e al finanziamento di alcuni interventi di spesa aggiuntivi;
4. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
CAPO I
Assestamento del bilancio e seconda variazione
Art. 1
Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022
1. Agli stati previsionali della competenza e della cassa relativi all’entrata ed alla spesa del bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 sono apportate le variazioni indicate nell’allegato A “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 - Entrata” e nell’allegato B “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 - Spesa”.
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 è modificato nella misura complessiva indicata dalle seguenti risultanze:
CASSA | RESIDUI | 2020 | 2021 | 2022 | |
ENTRATA | 1.376.148.623,68 | 51.929,21 | 557.039.338,23 | 50.000,00 | 50.000,00 |
SPESA | 603.099.475,74 | 0,00 | 557.039.338,23 | 50.000,00 | 50.000,00 |
SALDO | 773.049.147,94 | 51.929,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, l
’allegato 3 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 81 (Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022)
, recante l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili, è sostituito dall’
allegato I (Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili)
.Art. 2
Autorizzazioni di spesa per gli anni 2020-2022
1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate, per competenza e per cassa, nell’importo indicato all’allegato B “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 - Spesa”.
Art. 3
Debiti perenti
1. La copertura dei residui passivi dichiarati perenti è quantificata in euro 80.738.697,87 con un apposito accantonamento nel risultato di amministrazione 2019.
CAPO II
Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2019, n. 81 (Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022)
Art. 4
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 81/2019
1. L’articolo 3 della l.r. 81/2019 è sostituito dal seguente:
“
Art. 3 Disavanzo da debito autorizzato e non contratto
1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2019, il disavanzo determinato da debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 1.300.477.243,41 .
2. Nell’esercizio 2020 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari per complessivi euro 1.300.477.243,41 per far fronte ad effettive esigenze di cassa.”.
Art. 5
Sostituzione dell’allegato D) della l.r. 81/2019
1. L’
allegato D) della l.r. 81/2019
, recante il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento, è sostituito dall’
allegato C alla presente legge “Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento delle Regioni e delle Province autonome”
.CAPO III
Disposizioni finali
Art. 6
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Allegati:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.