Menù di navigazione

Legge regionale 4 agosto 2020, n. 76

Bilancio di previsione finanziario 2020- 2022. Assestamento e seconda variazione.

Bollettino Ufficiale n. 79, parte prima, del 7 agosto 2020



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e in particolare l’articolo 50;


Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 81 (Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022);


Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 30 giugno 2020 ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);


Considerato quanto segue:


1. In base alle risultanze del rendiconto relativo all’esercizio 2019 risulta necessario procedere all’aggiornamento degli stati previsionali della competenza e della cassa, nonché del risultato di amministrazione presunto per il 2019;


2. Conseguentemente, occorre procedere a rendere definitivi i dati previsti in via presuntiva dalla legge di bilancio ed all’iscrizione della componente negativa del risultato di amministrazione;


3. Risulta necessario intervenire con una variazione del Bilancio di previsione 2020-2022 finalizzata al recupero dello squilibrio derivante dalla perdita di entrate connesse all’emergenza Covid-19 e al finanziamento di alcuni interventi di spesa aggiuntivi;


4. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.