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Legge regionale 4 agosto 2020, n. 75

Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2020 – 2022.

Bollettino Ufficiale n. 77, parte prima, del 6 agosto 2020

Art. 10
Contributo straordinario al Comune di Filattiera per opere di completamento del rifugio Logarghena
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario complessivo fino a un massimo di euro 250.000,00 al Comune di Filattiera per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate al completamento del rifugio di Logarghena.
2. L’erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo con il Comune di Filattiera, che ne disciplini le modalità di assegnazione e di rendicontazione, ed è condizionata alla verifica del rispetto delle norme di utilizzazione di cui al titolo II, capo II, sezione II “Definizioni e caratteristiche delle strutture ricettive extra alberghiere per l'ospitalità collettiva” della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale).
3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa fino a un massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 6 agosto 2021, n. 31, art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.